mercoledì 7 gennaio 2009

DECRETO MILLEPROROGHE 2008

DECRETO MILLEPROROGHE 2008
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
(GU n. 304 del 31-12-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche amministrazioni, nonche' di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
CAPO I
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 1.
Servizi radiotelevisivi
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A..
CAPO II
RIFORME PER IL FEDERALISMO
Art. 2.
Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
CAPO III
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Art. 3.
Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 4.
Taglia-enti
1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2009».
Art. 5.
Validita' delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Art. 6.
Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
1. Le facolta' di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.
Art. 7.
Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT
1. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Art. 8.
Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2009, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
CAPO IV
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 9.
Versamento delle sanzioni e comandi di personale
1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, e' prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorita', da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio;la parte di sanzione eccedente il predetto importo e' versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L' importo di 50.000 euro puo' essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorita'.2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorita' sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorita' stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
CAPO V
AFFARI ESTERI
Art. 10.
Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.
CAPO VI
INTERNO
Art. 11.
Contrasto al terrorismo internazionale
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole : «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».
Art. 12.
Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonche' requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto
1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011,».
CAPO VII
DIFESA
Art. 13.
Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi
1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 marzo 2009.2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 14.
Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa
1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti:«al 2009».5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti:«31 dicembre 2011».6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni.
Art. 15.
Proroga di termini in materia di accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.
CAPO VIII
SVILUPPO ECONOMICO
Art. 16.
Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355»sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
Art. 17.
Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonche' relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.
Art. 19.
Class action
1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti:«decorsi diciotto mesi».
Art. 20.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Art. 21.
Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.
CAPO IX
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALIArt. 22.
Disposizioni in materia di pesca
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:«fino al 31 dicembre 2009».2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
Art. 23.
Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI
1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».
CAPO X
INFRASTRUTTURE E TRASPORTIArt. 24.
Limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
Art. 25.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
Art. 26.
Proroghe convenzioni Tirrenia
1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle societa' esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni».
Art. 27.
Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' differito al 30 giugno 2009.
Art. 28.
Diritti aeroportuali
1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 29.
Concessioni aeroportuali
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
CAPO XI
LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Art. 30.
Delimitazione delle aree di balneabilita' delle acque
1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».
Art. 31.
Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2010».
Art. 32.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio 2009.
Art. 33.
Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 34.
Proroga in materia di farmaci
1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino al 31 dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi.
Art. 35.
Personale degli enti di ricerca
1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' prorogata al 30 giugno 2009.
CAPO XII
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Art. 36.
Procedure di nomina in ruolo del personale docente
1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' prorogato al 31 agosto 2009.
Art. 37.
Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.
CAPO XIII
BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Art. 38.
Autorizzazione paesaggistica
1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Art. 39.
Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».
Art. 40.
Enti culturali
1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 41.
Proroghe di termini in materia finanziaria
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale gia' autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 giugno 2009.5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al 2008.7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennita' e i compensi di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio 2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro.Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia.All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.12. Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione.13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, gia' dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuita', sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle facolta' assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.15. All'Ente italiano montagna (EIM) e' concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al predetto comma 251.Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.
Art. 42.
Differimento di termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:«31 dicembre 2009».2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e' prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, e' prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 1° gennaio 2010.
Art. 43.
Importo massimo di emissione di titoli pubblici
1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensita' nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilita' gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.
Art. 44.
Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono soppresse.2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro».3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' cosi' modificato:a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro»sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro»sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che puo' essere aumentata» fino alla fine del comma sono soppresse.5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro»e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' inserito il seguente:«Art. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate). 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e' di minore gravita', avuto altresi' riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' cosi' modificato:a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: « o con l'ammenda da»fino alla fine del comma;b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti:«quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.
Art. 45.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriVito, Ministro per i rapporti con il ParlamentoTremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

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venerdì 2 gennaio 2009

MANOVRA FINANZIARIA 2009

MANOVRA FINANZIARIA 2009: LA TABELLA DELLE NOVITA' (fonte: altalex.com)
Aggiornamento docenti
Proroga della detrazione Irpef per spese documentate di auto-aggiornamento e formazione dei docenti delle scuole: 19% del totale fino a 500 euro l'anno (quindi max. 95 euro).
Art. 2, comma 5, Finanziaria 2009
Agricoltura
Proroga dell'aliquota Irap (1,9%) per i soggetti che operano nel settore agricolo.
Art. 2, comma 1, Finanziaria 2009
Asili nido
Proroga della detrazione Irpef sulle spese documentate per le rette di frequenza degli asili nido: 19% del totale fino a 632 euro per ciascun figlio (quindi max. 120,08 euro per figlio).
Art. 2, comma 6, Finanziaria 2009
Autotrasporti
Compensazione del contributo SSN sui premi Rc (fino a 300 euro per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate) e proroga della deduzione forfettaria di spese non documentate.
Art. 2, commi 3-4, Finanziaria 2009
Cassa integrazione
Lo stanziamento 2009 previsto per la concessione in deroga alla normativa ordinaria degli ammortizzatori sociali viene innalzato a 600 milioni di euro.
Art. 2, commi 36-37-38, Finanziaria 2009
Coltivazione in serra
Proroga dell'esenzione dall'accisa sul gasolio per l'impiego nelle coltivazioni in serra per l'anno 2009.
Art. 2, comma 14, Finanziaria 2009
Gas naturale per uso industriale
Gli aumenti relativi alle riduzioni del costo di gpl e gasolio per uso industriale diventano strutturali a partire dal 1° gennaio 2009.
Art. 2, comma 11, Finanziaria 2009
New slot
Il prelievo aumenta da 12,70 a 13,40 a partire dal 1° gennai 2009. Unire e Coni si divideranno le maggiori entrate rispetto al 2008.
Art. 2, comma 49, Finanziaria 2009
Pesca
Proroga dell'aliquota Irap (1,9%) per i soggetti che operano nelle copoperative della piccola pesca.
Art. 2, comma 1, Finanziaria 2009
Pubblico impiego
Dal 2009 le risorse previste dalla Legge 244/2007 per l'indennità di vacanza contrattuale del personale statale (biennio contrattuale 2008-2009) aumentano di 1.560 milioni di euro.
Art. 2, commi 27-35, Finanziaria 2009
Ristrutturazioni edilizie
Proroga della detrazione ai fini Irpef (36%) per le opere di ristrutturazione di immobili e di recupero del patrimonio edilizio per il triennio 2008, 2009 e 2010.
Art. 2, comma 15, Finanziaria 2009
Terremoto del Belice (1968)
Proroga per l'anno 2009 dell'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipoteca, catasto e dalle tasse sulle concessioni governative, relative alla ricostruzione o riparazione degli immobili del Belice colpiti dal terremoto del 1968.
Art. 2, comma 9, Finanziaria 2009
Trasporto pubblico locale
Prorogata fino al 31 dicembre 2009 la possibilità di detrarre il 19% delle spese documentate (non più di 250 euro) sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Il beneficio spetta anche se la spesa è sostenuta per familiari a carico, sempre entro lo stesso limite. La detrazione Irpef massima è quindi di 47,5 euro.
Art. 2, comma 7, Finanziaria 2009
Zone montane
Riduzione del costo di gpl e gasolio impiegati in zone montane ed altri specifici territori nazionali a partire dal 1° gennaio 2009.
Art. 2, commi 12-13, Finanziaria 2009

Leggi il testo della finanziaria 2009

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martedì 30 dicembre 2008

Rimborsi Irpef per 300 milioni

Sotto l’albero spazio anche ai rimborsi Irpef per 300 milioni
In più 3 miliardi di euro per azzerare lo stock arretrato Irpeg

L’Agenzia accelera sui rimborsi. Sono in corso di pagamento 3 miliardi di euro a favore dei contribuenti che aspettano rimborsi Irpeg da più di 10 anni, grazie ai fondi stanziati dal decreto anticrisi (Decreto Legge 185 del 2008). L’operazione verrà completata entro i primi mesi del 2009. Questo intervento consente di fornire un tangibile sostegno alle imprese che potranno beneficiare di immediata liquidità in un momento di crisi economico-finanziaria.
L’Amministrazione finanziaria, inoltre, sta erogando più di 300 milioni di euro di rimborsi Irpef che arriveranno nelle tasche dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi fino al 2006.
Complessivamente nel 2008, ammontano a 6,5 miliardi i crediti per imposte dirette pagati dalle Entrate. Si tratta di uno sforzo straordinario per estinguere il maggior numero di posizioni a credito vantate nei confronti dell’Erario.
Per i contribuenti che hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate il codice Iban, i rimborsi verranno accreditati direttamente sul conto corrente. Per tutti gli altri, invece, le somme verranno pagate con vaglia cambiario della Banca d’Italia oppure in contanti in un qualsiasi ufficio postale.
Sul fronte delle imposte indirette, inoltre, toccano quota 7,3 miliardi i rimborsi Iva erogati in conto fiscale nel corso dell’anno, a cui si sommano i 119 milioni di euro di rimborsi Iva auto richiesti dai contribuenti a seguito della sentenza della Corte di Giustizia, i 347 milioni per altre imposte indirette e i 2,4 milioni di rimborsi per tasse di concessione governativa.
Roma, 30 dicembre 2008

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martedì 23 dicembre 2008

Proroga sfratti - DECRETO LEGGE 20 ottobre 2008, n. 158

DECRETO LEGGE 20 ottobre 2008, n. 158

Testo del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 2008), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2008, n. 199 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4 recante: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
(G.U. n. 296 del 19-12-2008)


Avvertenza:
Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' riportati.Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 30 giugno 2009, (( nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.1-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria».1-ter. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. ))2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonche', (( limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, ))i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.(( 4-bis. Al fine di adeguare gli strumenti di vigilanza per la realizzazione del Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla voce n. 668 dell'allegato A di cui all'articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, relativa al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le parole: «Artt. da 118 a 138» sono sostituite dalle seguenti: «Artt. da 118 a 124». ))
(( Art. 1-bis.
1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore. ))
(( Art. 1-ter.
1. All'articolo 11, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sentite le regioni,». ))
(( Art. 1-quater.
1. Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprieta' agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passivita' delle banche. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.2. Sono definiti canoni sostenibili, per le finalita' del presente articolo, i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e comunque non inferiori al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.3. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione e' computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facolta' di riacquisto dell'immobile prioritariamente dal parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalita' stabilite da leggi regionali. ))
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Finanziaria 2009 - DISEGNO DI LEGGE

Finanziaria 2009

DISEGNO DI LEGGE recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato
(legge finanziaria 2009)
(Testo definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 19 dicembre 2008)

Art. 1.
Risultati differenziali.
1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009.
2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro e in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro e in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e in 3.100 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 217.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Art. 2.
Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno.
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonchè alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.
9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
11. A decorrere dal 1º gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonchè le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
13. A decorrere dal 1º gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. A decorrere dal 1º gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e, nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè, quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.
17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
18. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonchè le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della tesoreria statale, che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009 e di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera b).
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo del predetto Istituto per l'anno 2007, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.
27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, è ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.
37. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, che a tale fine è integrato del predetto importo a decorrere dall'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali può concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
38. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole «, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008» sono soppresse.
40. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro», le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo; «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto»;
b) alla lettera b), le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro», le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto».
41. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.»;
d) al comma 19, dopo le parole: «sono messe a disposizione» sono inserite le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché»;
e) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento,»;
f) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007».
42. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».
43. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma.
44. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008.
45. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: «regioni a statuto speciale» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», e le parole da: «Le modalità di erogazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati».
46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011.
47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.
48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro venti giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli interessati.
49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «stabilita» fino a: «n. 101» sono soppresse;
b) al comma 2, la parola: «contestualmente», le parole: «e sportiva», le parole: «all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e» nonché le parole: «nei riguardi di soggetti» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «su base ippica ovvero su base sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «o di prodotti di gioco pubblici»;
d) al comma 6, dopo le parole: «n. 101» sono inserite le seguenti: «, l'articolo 6 degli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione approvati con decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006»;
e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: «elevata al 12,70» sono sostituite dalle seguenti: «elevata al 13,40», dopo le parole: «sono assegnate all'UNIRE» sono inserite le seguenti: «, nella misura del 50 per cento,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».
50. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «e comunque non oltre il 31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009».
Art. 2-bis.
Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica.
1. L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«Art. 62. - (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). - 1. Le norme del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: ''cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate''.
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo».
Art. 3.
Fondi e tabelle. Entrata in vigore.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2009.

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giovedì 13 novembre 2008

RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO NON PATRIMONIALE - NOZIONE E CONTENUTO - C.D. DANNO ESISTENZIALE - RISARCIBILITA' - ESCLUSIONE

Con l’importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all’art. 2059 c.c.. La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest’ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E’, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all’art. 2059 c.c.. Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia. La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno. Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione). Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.

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