Cassazione civile, sez. unite, 15 novembre 2007, n. 23726
Revirement della Suprema Corte rispetto a quanto precedentemente affermato a sezioni unite nella sentenza n. 108/2000, per cui si riconosceva al creditore di una data somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente ed anche in via monitoria, un adempimento parziale. La soluzione è stata rimeditata alla luce di un duplice ordine di valori, meritevoli di tutela in quanto riconducibili a norme di grado costituzionale: da un lato il rispetto delle regole di correttezza e buona fede nell’ambito del rapporto obbligatorio; dall’altro la riconduzione al canone del “giusto processo” dell’azione tesa al soddisfacimento del credito.Per quanto attiene al primo profilo è stata posta in rilievo l’ormai acquisita consapevolezza della costituzionalizzazione della regola generale di buona fede e correttezza, in quanto correlata al più generale ed inderogabile dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.Una pluralità di azioni tese al soddisfacimento di un unico credito si tradurrebbe infatti in un ingiusto aggravio della posizione del dibitore sia per prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, sia per la moltiplicazione delle spese e degli oneri connessi a molteplici opposizioni.La proposizione di plurime azioni da parte del creditore, oltre che contraria ai principi di correttezza e buona fede, si rileva altresì confliggente con il principio della “ragionevole durata del processo”, costituzionalizzato nell’art. 111 della nostra Legge fondamentale, che non consente la moltiplicazioni delle azioni giudiziarie sia per ragioni connesse al contenimento della durata dei giudizi che alla formazione di giudicati potenzialmente contraddittori. Sintetizzando le Sezioni Unite hanno elaborato il principio di diritto secondo il quale non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.La parcellizzazione della domanda giudiziale risulterebbe contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, così traducendosi in un abuso degli strumenti processuali offerti dall’ordinamento alla parte, finanche ostativo all’esame della domanda.