Il decreto legge n. 37 del 2008 (milleproroghe) al comma 2-bis dell’art. 36, recante modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ha introdotto la possibilità per il contribuente di richiedere all’agente della riscossione una rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente stesso. La ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo è consentita fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Il successivo comma 2-ter del medesimo articolo del decreto milleproroghecircoscrive l’ambito applicativo della dilazione di pagamento per le entrate iscritte al ruolo. Le disposizioni dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 così come sopra modificato si applicano infatti solamente alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all’articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.(comma 2-ter dell'art. 36 d.l. 248/07, a sua volta modificativo dell’art. 26 del d.lgs. 46/99).