Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
(in Gazz. Uff., 28 maggio 2008, n. 124)
Art. 1. - Esenzione ICI prima casa1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.3. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.4. La minore imposta che deriva dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno l’apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall’anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell’interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.5. Al fine di garantire il contributo di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell’interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.6. I commi 7, 8 e 287 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall’organo esecutivo all’organo consiliare per l’approvazione nei termini fissati ai sensi dell’articolo 174 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2. - Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.3. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. Se quest’ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.4. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, al fine di valutare l’eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.6. Nell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.
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Art. 3. - Rinegoziazione mutui per la prima casa1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all’adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all’importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell’anno 2006. L’importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.3. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all’IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l’ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.5. L’eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all’ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l’ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all’intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
Art. 4. - Sviluppo dei servizi di trasporto aereo1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all’1 per cento.3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.4. In caso di liquidazione dell’Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.5. All’esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.7. All’onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2008, si fa fronte:a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.8. L’importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l’anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell’importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui al’articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 5. - Copertura finanziaria1. Le autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l’anno 2008, 842,3 milioni di euro per l’anno 2009, 644,5 milioni di euro per l’anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l’anno 2008, 749,1 milioni di euro per l’anno 2009, 213,1 milioni di euro per l’anno 2010, 124,5 milioni di euro per l’anno 2011, 131,5 milioni di euro per l’anno 2012, 79,5 milioni di euro per l’anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell’ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.4. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2008, 100 milioni di euro per l’anno 2009 e 60 milioni di euro per l’anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L’utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l’anno 2008, nell’ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell’articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l’intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell’anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2009 per 438 milioni di euro e nell’anno 2010 per 173 milioni di euro.7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l’anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l’anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede:a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l’anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l’anno 2010, a 311 milioni di euro per l’anno 2011, a 318 milioni di euro per l’anno 2012, a 266 milioni di euro per l’anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;b) quanto a 37 milioni di euro per l’anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 2, comma 6;c) quanto a 438 milioni di euro per l’anno 2009 e 173 milioni di euro per l’anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;e) quanto a 170 milioni di euro per l’anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:2008 2010- -Ministero dell’economia e delle finanze 6.158.000 17.418.000Ministero del lavoro e della previdenza sociale - 29.000Ministero della giustizia 20.490.000 36.146.000Ministero della pubblica istruzione 19.250.000 -Ministero dell’interno 33.000.000 64.093.000Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 171.000 -Ministero per i beni e le attività culturali 4.989.000 11.809.000Ministero della salute 20.670.000 151.682.000Ministero dei trasporti 800.000 3.120.000Ministero dell’università e della ricerca 4.372.000 2.958.000Ministero della solidarietà sociale 60.100.000 165.145.000Totale 170.000.000 452.400.0008. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:2008 2009 2010- - -Ministero dell’economia e delle finanze 65.000.000 128.100.000 198.000.000Ministero affari esteri 2.300.000 3.000.000 -Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - - 200.000Ministero per i beni e le attività culturali 7.700.000 41.000.000 41.800.000Totale 75.000.000 172.100.000 240.000.0009. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:1) al comma 57, le parole da: «che per l’anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l’anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro.»;2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l’anno 2008»;4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l’anno 2008.»;5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l’anno 2008.»;6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l’anno 2008.»;7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l’anno 2008.»;8) al comma 401, le parole: «All’onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l’anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All’onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l’anno»;11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;12) il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 25 milioni per l’anno 2008 e di 30 milioni per l’anno 2009. Per l’anno 2010 le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;14) il secondo periodo del comma 1152 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [1], è sostituito dal seguente: «L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L’onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l’anno 2008. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l’anno 2008.»;b) all’articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;c) all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».11. All’articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l’anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l’anno 2008».12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Art. 2. - Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.3. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. Se quest’ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.4. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, al fine di valutare l’eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.6. Nell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.
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Art. 3. - Rinegoziazione mutui per la prima casa1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all’adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all’importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell’anno 2006. L’importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.3. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all’IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l’ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.5. L’eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all’ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l’ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all’intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
Art. 4. - Sviluppo dei servizi di trasporto aereo1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all’1 per cento.3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.4. In caso di liquidazione dell’Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.5. All’esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.7. All’onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2008, si fa fronte:a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.8. L’importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l’anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell’importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui al’articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 5. - Copertura finanziaria1. Le autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l’anno 2008, 842,3 milioni di euro per l’anno 2009, 644,5 milioni di euro per l’anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l’anno 2008, 749,1 milioni di euro per l’anno 2009, 213,1 milioni di euro per l’anno 2010, 124,5 milioni di euro per l’anno 2011, 131,5 milioni di euro per l’anno 2012, 79,5 milioni di euro per l’anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell’ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.4. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2008, 100 milioni di euro per l’anno 2009 e 60 milioni di euro per l’anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L’utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l’anno 2008, nell’ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell’articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l’intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell’anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2009 per 438 milioni di euro e nell’anno 2010 per 173 milioni di euro.7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l’anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l’anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede:a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l’anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l’anno 2010, a 311 milioni di euro per l’anno 2011, a 318 milioni di euro per l’anno 2012, a 266 milioni di euro per l’anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;b) quanto a 37 milioni di euro per l’anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 2, comma 6;c) quanto a 438 milioni di euro per l’anno 2009 e 173 milioni di euro per l’anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;e) quanto a 170 milioni di euro per l’anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:2008 2010- -Ministero dell’economia e delle finanze 6.158.000 17.418.000Ministero del lavoro e della previdenza sociale - 29.000Ministero della giustizia 20.490.000 36.146.000Ministero della pubblica istruzione 19.250.000 -Ministero dell’interno 33.000.000 64.093.000Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 171.000 -Ministero per i beni e le attività culturali 4.989.000 11.809.000Ministero della salute 20.670.000 151.682.000Ministero dei trasporti 800.000 3.120.000Ministero dell’università e della ricerca 4.372.000 2.958.000Ministero della solidarietà sociale 60.100.000 165.145.000Totale 170.000.000 452.400.0008. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:2008 2009 2010- - -Ministero dell’economia e delle finanze 65.000.000 128.100.000 198.000.000Ministero affari esteri 2.300.000 3.000.000 -Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - - 200.000Ministero per i beni e le attività culturali 7.700.000 41.000.000 41.800.000Totale 75.000.000 172.100.000 240.000.0009. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:1) al comma 57, le parole da: «che per l’anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l’anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro.»;2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l’anno 2008»;4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l’anno 2008.»;5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l’anno 2008.»;6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l’anno 2008.»;7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l’anno 2008.»;8) al comma 401, le parole: «All’onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l’anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All’onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l’anno»;11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;12) il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 25 milioni per l’anno 2008 e di 30 milioni per l’anno 2009. Per l’anno 2010 le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;14) il secondo periodo del comma 1152 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [1], è sostituito dal seguente: «L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L’onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l’anno 2008. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l’anno 2008.»;b) all’articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;c) all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».11. All’articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l’anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l’anno 2008».12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.