venerdì 30 maggio 2008

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie


Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
(in Gazz. Uff., 28 maggio 2008, n. 124)
Art. 1. - Esenzione ICI prima casa1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.3. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.4. La minore imposta che deriva dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno l’apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall’anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell’interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.5. Al fine di garantire il contributo di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell’interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.6. I commi 7, 8 e 287 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall’organo esecutivo all’organo consiliare per l’approvazione nei termini fissati ai sensi dell’articolo 174 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2. - Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.3. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. Se quest’ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.4. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, al fine di valutare l’eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.6. Nell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.
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Art. 3. - Rinegoziazione mutui per la prima casa1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all’adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all’importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell’anno 2006. L’importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.3. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all’IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l’ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.5. L’eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all’ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l’ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all’intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
Art. 4. - Sviluppo dei servizi di trasporto aereo1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all’1 per cento.3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.4. In caso di liquidazione dell’Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.5. All’esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.7. All’onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2008, si fa fronte:a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.8. L’importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l’anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell’importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui al’articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 5. - Copertura finanziaria1. Le autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l’anno 2008, 842,3 milioni di euro per l’anno 2009, 644,5 milioni di euro per l’anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l’anno 2008, 749,1 milioni di euro per l’anno 2009, 213,1 milioni di euro per l’anno 2010, 124,5 milioni di euro per l’anno 2011, 131,5 milioni di euro per l’anno 2012, 79,5 milioni di euro per l’anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell’ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.4. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2008, 100 milioni di euro per l’anno 2009 e 60 milioni di euro per l’anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L’utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l’anno 2008, nell’ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell’articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l’intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell’anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2009 per 438 milioni di euro e nell’anno 2010 per 173 milioni di euro.7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l’anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l’anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede:a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l’anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l’anno 2010, a 311 milioni di euro per l’anno 2011, a 318 milioni di euro per l’anno 2012, a 266 milioni di euro per l’anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;b) quanto a 37 milioni di euro per l’anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 2, comma 6;c) quanto a 438 milioni di euro per l’anno 2009 e 173 milioni di euro per l’anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;e) quanto a 170 milioni di euro per l’anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:2008 2010- -Ministero dell’economia e delle finanze 6.158.000 17.418.000Ministero del lavoro e della previdenza sociale - 29.000Ministero della giustizia 20.490.000 36.146.000Ministero della pubblica istruzione 19.250.000 -Ministero dell’interno 33.000.000 64.093.000Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 171.000 -Ministero per i beni e le attività culturali 4.989.000 11.809.000Ministero della salute 20.670.000 151.682.000Ministero dei trasporti 800.000 3.120.000Ministero dell’università e della ricerca 4.372.000 2.958.000Ministero della solidarietà sociale 60.100.000 165.145.000Totale 170.000.000 452.400.0008. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:2008 2009 2010- - -Ministero dell’economia e delle finanze 65.000.000 128.100.000 198.000.000Ministero affari esteri 2.300.000 3.000.000 -Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - - 200.000Ministero per i beni e le attività culturali 7.700.000 41.000.000 41.800.000Totale 75.000.000 172.100.000 240.000.0009. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:1) al comma 57, le parole da: «che per l’anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l’anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro.»;2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l’anno 2008»;4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l’anno 2008.»;5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l’anno 2008.»;6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l’anno 2008.»;7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l’anno 2008.»;8) al comma 401, le parole: «All’onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l’anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All’onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l’anno»;11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;12) il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 25 milioni per l’anno 2008 e di 30 milioni per l’anno 2009. Per l’anno 2010 le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;14) il secondo periodo del comma 1152 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [1], è sostituito dal seguente: «L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L’onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l’anno 2008. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l’anno 2008.»;b) all’articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;c) all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».11. All’articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l’anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l’anno 2008».12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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mercoledì 28 maggio 2008

Decreto legge mutui. Comunicato stampa dell'Antitrust

COMUNICATO STAMPADL MUTUI: ANTITRUST, BENE DIRITTO DEI MUTUATARI A RINEGOZIARE MA BANCHE OFFRANO AUTONOMAMENTE CONDIZIONI MIGLIORATIVE
Assicurare costi nulli per la portabilita’ e adeguata informativa alla clientela. Segnalazione inviata a Governo e Parlamento
Il decreto legge sui mutui, prevedendo un diritto alla rinegoziazione a condizioni predeterminate, viene incontro a quei mutuatari oggettivamente esposti a situazioni difficilmente sostenibili. Occorre tuttavia che le banche possano autonomamente adottare condizioni migliori per la clientela e che sia garantita definitivamente la portabilità a costo zero. Lo scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata a Governo e Parlamento nella quale si sottolinea anche l’esigenza di un’adeguata informativa alla clientela.
L’Autorità sottolinea che negli ultimi due anni l’incremento del costo del denaro ha determinato aumenti nelle rate indicizzate, a seconda della durata e ammontare del mutuo, anche del 20 per cento. Il decreto viene dunque incontro ad un’esigenza reale.
Perché generi effetti positivi, senza disincentivare la competizione, vanno però salvaguardati tre requisiti essenziali.
1) Prevedere condizioni migliorativePer l’Autorità è importante che le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla Convenzione possano autonomamente adottare condizioni e/o strategie commerciali migliori per la clientela, evitando di rendere omogenee le strategie dal lato dell’offerta, eliminando in questo modo ogni incentivo a competere.
2) Garantire la portabilitàPer mantenere gli stimoli concorrenziali, legati al confronto tra più offerte, è cruciale garantire la surrogazione del mutuo a costo zero, anche per quanto riguarda i costi dei servizi notarili. Secondo l’Autorità invece allo stato attuale il processo di portabilità appare ancora eccessivamente vischioso.
3) Assicurare la trasparenza delle condizioniSecondo l’Autorità il mutuatario deve essere messo nella condizione di valutare gli effetti della rinegoziazione, tenendo conto non solo dell’abbattimento della rata ma anche del maggior costo legato all’allungamento del prestito iniziale e dei rischi legati alle diverse possibili evoluzioni dei tassi di interesse. Per l’Autorità è fondamentale che vengano redatti fogli informativi sintetici, con le stime dei costi e dei vantaggi attesi in base, ad esempio, ad ipotesi alternative sull’andamento dei tassi e sull’allungamento del finanziamento. Solo in base ad informazioni chiare ed esaurienti il cliente può decidere se cercare soluzioni alternative con la surrogazione del mutuo presso altre banche concorrenti, innescando così positive spinte competitive.
Roma, 27 maggio 2008

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martedì 27 maggio 2008

Pacchetto sicurezza: Decreto Legge 23.05.2008 n° 92 , G.U. 26.05.2008

Entra oggi in vigore il cosiddetto Pacchetto Sicurezza, varato al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata. Espulsioni più rapide per i clandestini, pene fino a quattro anni di reclusione per il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento dal territorio italiano, e fino a dieci anni di reclusione per chi guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tra le misure adottate:
  • maggiori poteri ai sindaci;
  • specifica collaborazione tra polizia municipale e Polizia di Stato in caso di interventi in flagranza di reato, nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio;
  • l'introduzione di una nuova circostanza aggravante, aggiunta con il numero 11) bis all’art. 61 del codice penale, che prevede l’aggravamento di pena fino ad un terzo: “Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale” (1);
  • condanna da sei mesi a tre anni per chi ceda "a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato" e confisca dell'immobile stesso tranne nel caso che appartenga a persona estranea al reato;
  • nuova denominazione del cosiddetto cpt che diventa "centro di identificazione ed espulsione";
  • possibilità per il procuratore nazionale antimafia di disporre "l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione".
DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
(G.U. n. 122 del 26-5-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente per contrastare fenomeni di illegalita' diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalita' organizzata, nonche' norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni»;b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei»;2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»;e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il seguente:«11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».
Art. 2.Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:«Quando procede a giudizio direttissimo,»;f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero puo' chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».
Art. 3.Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».
Art. 4.Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».4. All'articolo 222, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
Art. 5.Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».
Art. 6.Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».
Art. 7.Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalita', con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attivita' investigativa.
Art. 8.Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante»sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti operanti»;b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:«1-bis. Il personale di cui al comma 1 puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».
Art. 9.Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti:«centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.
Art. 10.Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;
b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
Art. 11.Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».
Art. 12.Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:«Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».
Art. 13.Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriMaroni, Ministro dell'internoAlfano, Ministro della giustiziaMatteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasportiTremonti, Ministro dell'economia e delle finanzeBrunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano

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Agenzia Entrate - Dichiarazione Unico 2008 - Software

On line il Software per la compilazione della dichiarazione Unico Persone Fisiche 2008
Software per la compilazione della dichiarazione Unico PF 2008
Versione software: 1.0.0 del 26/05/2008
Informazioni
Software per utenti Windows
Requisiti per utenti Windows
Software per utenti Macintosh
Requisiti per utenti Macintosh
Informazioni
Verifica l'integrità e l’autenticità del pacchetto applicativo
Il software UnicOnLine PF 2008 consente la compilazione del modello UNICO PF 2008. Tale prodotto è già completo del plug-in F24 da Unico PF 2008 che consente la generazione del modello di versamento F24.
Il prodotto consente inoltre di precompilare il modello Unico PF 2008 con alcune informazioni della dichiarazione presentata per il precedente periodo d’imposta (UNICO 2007 o 730 2007).
Ai soggetti in possesso del codice PIN viene offerta inoltre la possibilità di ricevere dall'Agenzia delle Entrate un file contenente alcuni dati rilevati dalla dichiarazione del 2007, così come risultano presentati, nonché l'elenco dei versamenti effettuati mediante il mod. F24 per il periodo d'imposta 2007.
Le modalità ed i tempi con i quali tali dati saranno messi a disposizione dei possessori di codice PIN sono indicati nel sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Per poter utilizzare UnicOnLine PF 2008 è necessario:
disporre dell'ambiente di run-time JAVA (versione 1.5), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile al link di seguito indicato.
disporre di Acrobat Reader, per poter effettuare le stampe dei modelli di dichiarazione conformi agli originali;
procedere all'installazione del prodotto UnicOnLine PF 2008, per la compilazione della dichiarazione.
Per la "preparazione" delle dichiarazioni mod. Unico PF 2008 è necessaria l'applicazione FileInternet, versione 2.1.3 del 12/05/2008 o superiore, prelevabile dal sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Da quest'anno è possibile preparare i file per l'invio telematico delle dichiarazioni e dei versamenti direttamente dall'applicazione UnicOnLine PF.
- Software per utenti Windows
UNICONLINE PF 2008 (versione 1.0.0 del 26 maggio 2008)
UNI2008_100 (9,17 MByte): Connessione analogica - Connessione ADSL

Requisiti per utenti Windows
Per l'esecuzione dell'applicazione è necessaria l'installazione della Virtual Machine java versione 1.5.0_14.
Istruzioni per l'installazione
N.B. per i computer dotati di sistema operativo "Windows 98" è necessario disabilitare la Virtual Machine java precedente scaricando e eseguendo il seguente file di comandi batch: Comandi Batch
Caratteristiche tecniche
L'acquisizione ed installazione delle procedure necessita dei seguenti requisiti tecnici minimi:
processore Pentium 100 Mhz;
64 MB RAM (128 MB consigliati);
sistema operativo Windows 95/98, Windows 2000, Windows NT e Windows XP, Windows Vista.

- Software per utenti Macintosh
UNICONLINE PF 2008 PER MACINTOSH (versione 1.0.0 del 26 maggio 2008)
UNI2008_100 per Mac (8,57 MByte): Connessione analogica - zip - Connessione ADSL - zip

Requisiti per utenti Macintosh
Per l'esecuzione dell'applicazione è necessaria la Macchina virtuale Java - (versione 1.5.0).
Disponibile già precaricata sul sistema operativo.
Nel caso che sulla macchina fosse precaricata la versione 1.4.2 procedere all'aggiornamento del sistema.
Caratteristiche tecniche
L'acquisizione ed installazione delle procedure necessita dei seguenti requisiti tecnici minimi:
MAC OS X 10.4 o 10.5 (Tiger o Leopard)

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domenica 25 maggio 2008

Operazione trasparenza

On line i dati della dirigenza del Ministero e delle strutture collegate.
Sono, da oggi, pubblicati on line i dati della dirigenza del Ministero e delle strutture collegate: recapiti telefonici ed e-mail, curricula, retribuzioni, statistiche sulle assenze del personale.

I dati sono riferiti sia al personale del Ministero (Dipartimenti funzione pubblica e innovazione tecnologica), sia alle strutture collegate al Ministero. Un universo complessivo di circa 1.100 Dipendenti di cui 330 del Ministero. Appena definite le formalità dei decreti di gabinetto (circa 10 giorni) saranno inseriti anche i dati (ivi compresa la retribuzione) del Ministro e dei suoi collaboratori.

Retribuzioni dirigenza

Tassi di assenza

Fonte: funzionepubblica.it

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SPC: OPERATIVA LA PIÙ GRANDE RETE TELEMATICA PUBBLICA EUROPEA

L'integrazione del patrimonio di dati e processi sarà l'elemento di innovazione percepibile dal cittadino e dal mondo produttivo
Il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC), una delle maggiori infrastrutture telematiche pubbliche a livello internazionale e la più grande in Europa, è diventato pienamente operativo dal primo novembre 2007. Con la sua nascita l’SPC sostituisce la RUPA - Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (attiva dal 1999) utilizzando 16.000 collegamenti ad alta velocità per connettere 58 domini delle amministrazioni centrali e oltre 200 amministrazioni territoriali consentendo l'integrazione delle applicazioni, flessibilità e servizi avanzati.Nel Decreto legislativo n. 42 del 28 febbraio 2005 l’SPC è definito come “l’insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione”. Il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione – composto da RIPA, rete nazionale multifornitore, sistemi di cooperazione applicativa e sistemi SPC territoriali - è il primo progetto Ict con una visione globale della pubblica amministrazione. L’SPC permette qualsiasi tipo di comunicazione - dati, fonia e immagini - tra le pubbliche amministrazioni centrali, con elevati standard di sicurezza. È l’infrastruttura attraverso cui sarà possibile avviare la reingegnerizzazioni dei processi, una delle condizioni per l’innovazione oltre che tecnologica anche gestionale e organizzativa della pubblica amministrazione. La cooperazione applicativa, lo scambio di comunicazioni, dati e servizi secondo modelli organizzativi e tecnologici condivisi permettono di evitare a cittadini e imprese sovrapposizioni e duplicazioni burocratiche dovute alla mancanza di dialogo tra tutte le amministrazioni, obbligo sancito dal Codice dell’Amministrazione Digitale. In questo modo la PA si presenta ai propri utenti come un unico interlocutore per offrire un servizio completo. L’SPC garantisce i vincoli di autonomia delle amministrazioni nella gestione e nella salvaguardia del patrimonio informativo e di sicurezza dell’intero sistema. Tutto questo significa servizi più efficienti, connessioni sicure e abbattimento dei costi stimabile in oltre il 50%.
L’SPC permette, inoltre, l’utilizzo di servizi innovativi come il VoIP (che si traduce nell’azzeramento dei costi del traffico telefonico sulla rete all’interno della PA), videoconferenze, trasmissioni WiFi e WiMax, posta elettronica certificata. La realizzazione dell’SPC non ha comportato alcuna spesa per investimenti da parte dello Stato, anzi ha determinato il conseguimento di notevoli risparmi e l’acquisizione di una capacità cooperativa senza precedenti tra le varie amministrazioni: “La spesa annuale per la pubblica amministrazione centrale per la propria interconnessione dati” - ha precisato il ministro Nicolais – “si è più che dimezzata, passando da 130 milioni di euro del 2005 a 54 milioni di euro attuali, ma con prestazioni incrementate”. La capacità di trasporto è infatti passata da 29,3 Gigabit/sec a 70 Gigabit/sec.
Le amministrazioni hanno acquisito risorse economiche per i servizi di sicurezza, per l’inserimento anche del VoIP (il cui utilizzo è disposto dalla Legge Finanziaria 2008) e delle telecomunicazioni wireless presenti nelle offerte di servizi SPC.
Il Sistema Pubblico di Connettività rappresenta un’innovazione non solo tecnica e amministrativa, ma anche gestionale. La realizzazione della rete nazionale è stata affidata mediante gara pubblica ai quattro principali operatori italiani di telecomunicazione - Fastweb e EDS, BT-Italia, Wind e Telecom Italia – con l’accettazione di allineamento dei prezzi unitari offerti per i singoli servizi. Tali imprese hanno costituito nel luglio 2006 la Società consortile per la realizzazione della Qualified eXchange Network (QXN), infrastruttura che interconnette le reti delle stesse società per erogare i servizi SPC a tutte le amministrazioni pubbliche italiane.
“Varato il sistema nazionale, ora comincia la seconda fase che comporta la trasformazione dell’SPC in una “rete federale” per la sua estensione compatibile con le reti di telecomunicazioni delle amministrazioni delle Regioni, Province, i Comuni, Comunità Montane e gli altri enti locali, mettendo in contatto tutte le amministrazioni pubbliche del Paese e permettendo, pertanto, di realizzare una completa cooperazione applicativa nello scambio di dati, di cui a beneficiarne saranno soprattutto cittadini ed imprese”, ha ricordato la sen. Magnolfi.
Alla realizzazione di SPC hanno collaborato con il Cnipa anche parecchi operatori che hanno dato il loro apporto tecnologico e di esperienza. Ad esempio, si è realizzata la sinergia da parte dei più importanti punti di scambio del traffico Internet in Italia, il MIX di Milano ed il NAMEX di Roma, che ospitano nelle proprie sedi gli snodi del traffico SPC fra gli operatori e che rendono semplice lo scambio dei dati fra la Pubblica Amministrazione ed Internet. È stato inoltre realizzato un Centro di supervisione, gestito da IBM e Sirti, a garanzia superpartes della qualità dei servizi forniti e per il coordinamento dei sistemi di sicurezza. Nasce, infatti, per la prima volta al mondo, una community estesa della sicurezza Ict della Pubblica Amministrazione. Ogni amministrazione ha costituito, infatti, al proprio interno un’unità locale di sicurezza che interviene nelle fasi di prevenzione e gestione degli incidenti. È questo il primo caso di un sistema pubblico che, sin dal suo avvio, dà priorità assoluta alla sicurezza informatica per tutelare cittadini ed imprese con strumenti specifici ed un’organizzazione dedicata.
A regime si realizza, inoltre, il primo sistema di governo nazionale che realmente integra dati e fonia sulle reti di telecomunicazione con notevoli risparmi e con i vantaggi di un’integrazione dei servizi: oltre 1 milione di telefoni e più di 550 mila personal computer dell’Amministrazione centrale che useranno le stesse infrastrutture ottimizzate.
La realizzazione dell’SPC costituisce un grande salto in avanti nella fornitura di servizi a cittadini e imprese in termini di efficacia, trasparenza e qualità delle informazioni. La sua innovativa architettura tecnico - organizzativa determinerà il modo di fare informatica nella PA per gli anni a venire, con il coinvolgimento e l’adesione di tutte le PA centrali e locali nell’ambito di una “visione condivisa” delle soluzioni.
Alessandro Staiti
ATTIVA ANCHE LA RIPA
È attiva anche l’estensione all’estero dell’SPC, la Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione italiana (RIPA) che collega 450 sedi della Pubblica amministrazione italiana in oltre 120 paesi stranieri, con le stesse modalità di efficienza, protezione e sicurezza. Grazie allo scambio di dati e comunicazioni ambasciate e consolati possono già rilasciare, tra l’altro, il passaporto elettronico.
Fonte: innovazione.cnipa.gov.it

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giovedì 22 maggio 2008

Consiglio dei ministri n. 3 del 21/05/2008

Consiglio dei ministri n.3 del 21/05/2008

21 Maggio 2008
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 12,00 presso la Prefettura di Napoli, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
Il Consiglio dei Ministri, riunito nella città di Napoli secondo l’impegno assunto dal Presidente Berlusconi, ha approvato alcuni provvedimenti, ai quali il Governo annette fondamentale rilevanza, in materia di sicurezza pubblica, diminuzione del carico fiscale, superamento dell’emergenza rifiuti nella città di Napoli e nell’intera regione Campania.
Il pacchetto di norme in materia di sicurezza, su proposta dei Ministri dell’interno, Maroni e della giustizia, Alfano, prevede i seguenti interventi normativi:
- un decreto-legge ed un disegno di legge (vedi allegato).
- tre schemi di decreti legislativi che intervengono su norme di recepimento di direttive comunitarie sui seguenti aspetti:
- viene, modificata la disciplina relativa al diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini extracomunitari con la previsione che il coniuge del quale si chiede il ricongiungimento non debba essere separato e debba avere più di diciotto anni. Sono inoltre previsti requisiti più stringenti per considerare a carico del cittadino extracomunitario il figlio maggiorenne ed il genitore. In mancanza di documentazione rilasciata dall’autorità competente circa il possesso dello stato che dà diritto al ricongiungimento è concessa all’interessato la facoltà di provare tale qualità in base all’esame del DNA.
- In materia di soggiorno dei cittadini comunitari vengono imposte le iscrizioni anagrafiche e stabiliti criteri aggiuntivi per le valutazioni da porre a base dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, tra i quali quelli attinenti alla moralità pubblica ed al buon costume.
- quanto alle procedure applicate per il riconoscimento della qualifica di rifugiato viene previsto che il prefetto stabilisca un’area geografica in cui possa circolare chi richiede la protezione internazionale; se lo straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione presenta domanda di protezione internazionale, resta trattenuto nei centri di permanenza temporanea.
Il pacchetto è completato da una dichiarazione di stato d’emergenza che consentirà di fare fronte con rapidità alla situazione di estrema criticità che si è determinata in Campania, in Lombardia e nel Lazio per la presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi stabilmente insediati in talune aree.
Per il secondo punto all’ordine del giorno, la diminuzione del carico fiscale, il Governo ha approvato un decreto-legge che si articola nei seguenti punti.
A decorrere dall’anno 2008 viene introdotta l’esclusione dell’imposta comunale per l’abitazione principale dei contribuenti. Le relative definizioni e assimilazioni rimangono quelle previste dalla legislazione. L’esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9) per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti.
Il costo dell’operazione è 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, e 2010; a decorrere dall’anno 2011 si provvederà con la legge finanziaria. Le ripartizioni ai singoli Comuni verranno decise in sede di Conferenza Stato-Città e applicate dal Ministro dell’Interno.
Al fine di incrementare la produttività del lavoro, nel secondo semestre 2008, in via sperimentale, lo straordinario dei dipendenti nel settore privato sarà tassato del dieci per cento per redditi non superiori a 30 mila euro. Con apposita convenzione con l’ABI saranno definiti i criteri di rinegoziazione dei mutui.
Viene infine reso più incisivo il monitoraggio della spesa pubblica.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che reca misure straordinarie per fronteggiare e risolvere l’emergenza legata allo smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania. Il decreto-legge prevede la nomina del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dott. Guido Bertolaso, a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con responsabilità dirette nel coordinamento di tutte le azioni atte a fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, fermo restando l’attuale incarico e le relative competenze in materia di protezione civile e di grandi eventi. Il decreto prevede l’apertura di alcune discariche e la realizzazione di termovalorizzatori, oltre a quello di Acerra che verrà completato. Il provvedimento contiene, inoltre, norme volte a contenere ed a contrastare efficacemente quelle azioni che mirano ad ostacolare la regolare gestione del ciclo dei rifiuti. Nel decreto sono poi contenute disposizioni sull’informazione ai cittadini che hanno come obiettivo primario il potenziamento della raccolta differenziata.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, ha svolto un’informativa al Consiglio sui flussi migratori; in proposito il Ministro Carfagna ha illustrato una specifica norma che contribuirà a risolvere il problema delle badanti. Il Ministro Sacconi ha poi riferito sul piano per la protezione sanitaria connessa all’emergenza rifiuti a Napoli, che si articola su tre principali linee: la corretta informazione al pubblico circa i rischi, l’aggiornamento permanente degli operatori sanitari, il monitoraggio dell’ambiente e degli alimenti.Il Consiglio ne ha preso atto ed ha condiviso.
Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e di Ministri di settore:
- un decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2006/24 relativa alla conservazione dei dati trattati nei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. Vengono definiti le categorie di dati da conservare, la durata della conservazione, le condizioni da rispettare per l’immagazzinamento dei dati ed i principi in materia di sicurezza. Sul provvedimento è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Commissioni parlamentari (co-proponente il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta);
- un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/56 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali; sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari ( co-proponente il Ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti).
Il Ministro dell’interno, Roberto Maroni, ha annunciato ed illustrato brevemente le linee portanti di un provvedimento che sarà a breve sottoposto all’esame del Consiglio, relativo al riordino della polizia municipale. E’ stato poi approvato un disegno di legge per l’adesione dell’Italia al Trattato di Prum relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto del terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale; il disegno di legge era già stato approvato nella precedente legislatura, ma era decaduto.
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti, il Consiglio ha anche approvato un decreto presidenziale che autorizza l’assunzione nell’anno 2008 di un contingente di personale a tempo indeterminato, pari a 3917 unità complessive, nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato.
Il Consiglio dei Ministri ha poi dichiarato lo stato d’emergenza per consentire il rapido ed efficace concorso dell’Italia alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite dal gravissimo sisma in Cina.
Il Consiglio ha inoltre deliberato:
su proposta del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini:
- il collocamento fuori ruolo presso la Presidenza della Repubblica dell’Ambasciatore Rocco Antonio CANGELOSI, con l’incarico di Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica;
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti:
- l’avvio della procedura per la nomina del dottor Attilio BEFERA a Direttore dell’Agenzia delle entrate;
su proposta del Ministro della difesa, Ignazio La Russa:
- il conferimento del grado di generale ispettore capo al generale ispettore del Corpo di commissariato aeronautico Giuseppe LIGUORI.
Infine il Consiglio ha esaminato, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, alcune leggi regionali, a norma dell’articolo 127 della Costituzione.
La seduta ha avuto termine alle ore 15,50.

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mercoledì 21 maggio 2008

Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento Unico di Regolarità contributiva - Circolare INPS n. 51/2008

La fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Modalità di rilascio e contenuti analitici del DURC

INPS
Direzione centrale delle Entrate contributive
Direzione centrale Organizzazione
Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni
Roma, 18 Aprile 2008
Circolare n. 51

Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al
Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al
Presidente

Ai
Consiglieri di Amministrazione

Al
Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai
Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al
Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali


OGGETTO:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1175 e 1176.
Decreto del Ministro del lavoro 24 ottobre 2007. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento Unico di Regolarità contributiva. Modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità

SOMMARIO:
la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Modalità di rilascio e contenuti analitici del DURC

INDICE:
Premessa
1. Il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
2. DURC per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
2.1 Soggetti obbligati e modalità di richiesta del DURC
3. Benefici normativi e contributivi
4. Obbligo di applicazione del contratto collettivo
5. Requisiti di regolarità contributiva
5.1 Obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili
6. Cause non ostative al rilascio del DURC
7. Termine per l’emissione e validità del DURC
8. Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
9. Efficacia del provvedimento ai fini della sussistenza di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e assistenziali
10. Modalità operative e procedurali
10.1 Modalità per la presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi e indicazioni operative per le U.d.p. aziende con dipendenti
10.2 Verifica degli obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti presidenziali, assistenziali e delle Casse edili
10.3 Indicazioni operative per la gestione delle sanzioni accessorie di cu all’art. 9 del DM 24 ottobre 2007
10.4 Indicazioni procedurali e operative per la verifica mensile del requisito di regolarità
11. Ulteriori sviluppi



Premessa
L’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (allegato 1), (Finanziaria 2007) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)(1)disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” è subordinata al possesso del documento stesso.
La norma, inoltre, stabilisce che, fermi restando gli altri obblighi di legge, ai fini della fruizione delle agevolazioni in trattazione i datori di lavoro sono tenuti al rispetto “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La disposizione in trattazione si inserisce nell’ambito degli interventi normativi volti al contenimento delle forme di evasione/elusione.
Il legislatore, pertanto, attraverso l’introduzione di un elemento più cogente rappresentato dalla regolarità del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale cui è subordinata la fruizione delle misure agevolative, vuole favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti regolari delle imprese.
Il successivo comma 1176, dell’art. 1, della legge n. 296/2006 (allegato 1), demanda alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
Il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279 (allegato 2), e le sue previsioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la normativa di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 trova piena applicazione.


1. Il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

L’estensione nel tempo dell’obbligo del DURC nei confronti di settori sempre diversi e per finalità non solo limitate alle procedure di appalto ha determinato il susseguirsi di interventi legislativi di regolazione fra i quali l’ultimo è rappresentato dalla previsione di cui al citato art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
L’emanazione, ai sensi del comma 1176 del medesimo articolo, del decreto ministeriale in esame, ha rappresentato lo strumento per dettare, unitamente alla disciplina della nuova previsione che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso del Durc, una regolamentazione uniforme, come si legge nelle premesse al decreto, della disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti analitici.

In relazione a ciò dal decreto emerge il seguente quadro:

a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;

b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 (allegato 3), ha illustrato i contenuti del decreto in esame che, come disposto dal comma 1176, ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC nonché le tipologie di irregolarità pregresse di natura previdenziale e in materia di condizioni di lavoro in presenza delle quali il DURC potrà essere rilasciato. Con la medesima circolare il Ministero, in accordo con INAIL e INPS, ha provveduto ad individuare la tipologia, nonché l’elencazione, dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata, a decorrere dal 1 gennaio 2008, al possesso del DURC.
Con la presente circolare viene esaminata la nuova disciplina limitatamente alla fattispecie di cui al precedente punto b).
Con successiva circolare si provvederà a completare il quadro della materia come ridefinita dal decreto in trattazione.


2. DURC per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale

Tutti i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, dovranno essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 1, comma 1, del DM 24 ottobre 2007).
Con riferimento alla fattispecie di DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici, l’art. 3, comma 4, stabilisce che nel caso di coincidenza tra Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, l’Istituto stesso verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità, nel rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio del DURC di cui al successivo punto 4 della presente circolare, senza procedere alla sua materiale emissione.
In relazione a ciò, per distinguere tale tipologia di documento da quello previsto nelle restanti fattispecie riportate alla lett. a) del precedente punto 1., l’attestazione di regolarità ai fini della fruizione dei benefici richiesti viene denominata “DURC interno”.

L’applicazione concreta della novità normativa in esame comporta un’evoluzione sostanziale dell’attuale assetto organizzativo del processo aziende con dipendenti, al momento orientato alla gestione dei singoli eventi, verso un governo complessivo e puntuale dei flussi informativi (contributivi e finanziari, telematici e cartacei) ed un presidio costante dell’azione di monitoraggio e controllo della regolarità dei comportamenti aziendali, essenziale per un’efficace politica delle entrate e determinante ai fini della concessione o il mantenimento delle agevolazioni contributive.


2.1 Soggetti obbligati e modalità di richiesta del DURC

Nell’ambito di un sistema di semplificazione delle procedure amministrative e tenuto conto sia della circostanza che la nuova fattispecie di DURC riguarda un rilevante numero di posizioni aziendali sia che le diverse tipologie di benefici sono indicate mensilmente attraverso l’utilizzo di appositi codici esposti sui quadri BC e D del modello DM10, diversamente da quanto previsto in via generale (2), la richiesta di DURC al fine di poter fruire dei benefici si ritiene assolta attribuendo al modello DM10, che contiene le agevolazioni, il carattere di idonea manifestazione di volontà del datore di lavoro.
Restano ferme le disposizioni che regolano le singole fattispecie di agevolazioni. Per queste è previsto che il datore di lavoro inoltri apposita richiesta e/o documentazione, finalizzata ad ottenere il necessario provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte dell’Istituto.
Tali disposizioni mantengono validità in attesa di definire le nuove modalità conseguenti all’applicazione della normativa in materia di Comunicazione ai competenti servizi per l’impiego entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro (3).
Per quanto precede, con riferimento alle ipotesi di benefici che richiedono l’attribuzione di un apposito codice di autorizzazione, le Unità di processo aziende con dipendenti dovranno continuare ad effettuare le attività istruttorie previste dalle disposizioni previste con riferimento ai diversi benefici.


3. Benefici normativi e contributivi

Ai fini dell’individuazione dei benefici normativi e contributivi, si fa integrale rinvio all’elenco allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, tuttavia, ha valore esemplificativo e non esaustivo.
Al riguardo, lo stesso Ministero ha peraltro affermato che il concetto di beneficio deve essere inteso nel senso di eccezione, in presenza di specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una regola che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti.
I benefici contributivi, dunque, sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo. Detta deroga deve di fatto operare - affinché possa propriamente parlarsi di agevolazione contributiva - come abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa, e non può essere a sua volta
regola per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Discende da tale argomentazione l’esclusione dal novero dei benefici contributivi - subordinati al possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 - del regime contributivo previsto per il rapporto di apprendistato e delle riduzioni che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) o territori (zone montane, ecc.).
Ove, tuttavia, anche in questi ambiti ricorrano - rispetto al generale regime di sottocontribuzione - ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate, le stesse devono considerarsi benefici e risultano quindi subordinate al disposto di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

4. Obbligo di applicazione del contratto collettivo.

Il comma 1175 dell’art.1 della legge 296/2006, come richiamato in premessa, impone quale prima condizione, necessaria ma non sufficiente, per la fruizione delle agevolazione il rispetto da parte del datore di lavoro “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Al riguardo, come richiamato nella stessa circolare ministeriale, la condizione va intesa nel senso che i benefici sono subordinati all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi.
La disposizione, infatti, ove interpretata nel senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione, oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza (4).
In relazione a tale requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente all’Istituto una apposita dichiarazione di responsabilità (allegato 4).
Per le modalità di trasmissione e per le indicazioni operative per le U.d.p. aziende con dipendenti si rinvia al successivo punto 10.1.


5. Requisiti di regolarità contributiva

L’art. 5 del Decreto che riassume i requisiti di regolarità la cui verifica compete ai singoli Istituti previdenziali secondo la normativa di riferimento, non ha apportato sostanziali variazioni rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa in materia di DURC.
La norma ai commi 1 e 2 elenca le condizioni ricorrendo le quali verrà emesso il DURC regolare:

a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

c) inesistenza di inadempienze in atto;

d) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Ai fini della legittima fruizione dei benefici, la verifica delle elencate condizioni, deve essere effettuata solo sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti.
Si rammenta, come precisato, nella citata circolare ministeriale, che la verifica deve sempre avere ad oggetto i versamenti dovuti a titolo di contribuzione accertata come dovuta. La mancata quantificazione o la semplice contestazione di omissioni contributive non rilevano ai fini della qualificazione, come irregolare, del comportamento aziendale preclusivo della possibilità di fruire dei benefici contributivi richiesti.
Per la descrizione delle modalità operative dei controlli si rinvia al successivo punto 10.4 della presente circolare.


5.1 Obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili

Il decreto estende il requisito di regolarità anche con riferimento agli adempimenti contributivi nei confronti degli altri Istituti previdenziali.
A tal fine, i datori di lavoro dovranno rendere apposita dichiarazione riferita alla regolarità dell’assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti degli altri Enti previdenziali e, per le sole imprese del settore edile, degli obblighi contributivi nei confronti delle Casse edili.
In relazione a ciò ed al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro, si è provveduto ad integrare appositamente la dichiarazione di responsabilità relativa all’assolvimento dell’obbligo di applicazione del contratto collettivo di cui al precedente punto 4.
Per quanto concerne le indicazioni operative si rinvia ai successivi punti 10.1 e 10.2.


6. Cause non ostative al rilascio del DURC

Il decreto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 8, individua alcune fattispecie che non rilevano ai fini del riconoscimento della condizione di regolarità per il rilascio positivo del DURC. In particolare, non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC:

a) per i crediti iscritti a ruolo
- la sospensione della cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;

b) per i crediti non ancora iscritti a ruolo
- il contenzioso amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che respinge il ricorso;

- il contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Si rammenta che in precedenza, il riconoscimento della regolarità in presenza di ricorso amministrativo ricorreva “unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi”.
La formulazione della norma, innovando in modo sostanziale rispetto alla precedente disciplina, ha la funzione di escludere ogni forma di valutazione in ordine ai contenuti del contenzioso riconducendo ad un parametro oggettivo il riconoscimento della regolarità.
Pertanto, in presenza di un ricorso amministrativo e fino alla sua decisione la regolarità contributiva deve essere sempre dichiarata.

Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 4, il Decreto stabilisce che non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC, l’aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel DPCM emanato ai sensi dell’articolo 1, c. 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato (5).

Tali aiuti, limitatamente alle dirette competenze dell’Istituto, sono quelli fruiti per contratti di formazione e lavoro nel periodo novembre 1995-maggio 2001 e quelli previsti dal D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81.


7. Termine per l’emissione e validità del DURC

Tenuto conto che i benefici sono di norma erogati mensilmente, il DURC, ai sensi del comma 1, dell’art. 7 del Decreto, ha validità mensile.
Analogamente a quanto già previsto dalla vigente normativa, il Decreto, all’art. 6, ha stabilito in trenta giorni il termine entro cui deve essere accertata la condizione di regolarità del datore di lavoro che richiede i benefici.
Il comma 3, dell’art. 6, introduce un termine di sospensione dei 30 giorni assegnati per la verifica di regolarità qualora venga accertata una situazione di irregolarità dalla quale potrebbe conseguire il mancato riconoscimento dei benefici richiesti con il DM10.
In tale ipotesi, al datore di lavoro, con il meccanismo del “preavviso di accertamento negativo” verrà assegnato un termine non superiore ai 15 giorni per regolarizzare la situazione debitoria.
Trascorso inutilmente il termine assegnato, permanendo una delle condizioni di irregolarità rilevate, si procederà al recupero delle agevolazioni richieste con il relativo addebito.
Per le indicazioni operative si rinvia al successivo punto 10.4.


8. Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC

L’art. 9 del Decreto, individua le tipologie di pregresse irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del DURC.
Tale previsione completa il quadro della delega contenuta nell’art. 1, comma 1176 della legge n. 296/2006, introducendo nei confronti delle imprese oltre alla regolarità riferita agli obblighi contributivi, quella relativa al rispetto della normativa in materia lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro.
Il D.M. 24 ottobre 2007, nell’allegato A), elenca le ipotesi di irregolarità riferite a tali ultime fattispecie indicando, accanto ad ognuna di esse, il periodo di tempo sanzionato dal non rilascio di un Durc regolare, anche nel caso di azienda con una situazione contributiva regolare.
Il suddetto periodo si configura come “Sanzione accessoria” e varia dai tre ai ventiquattro mesi in relazione alla gravità della violazione accertata.
L’ambito di efficacia di tale fattispecie, ai sensi dell’art. 1, comma 1176, della L.296/2006, come anche chiarito dalla circolare ministeriale, non può essere esteso al Durc rilasciato in relazione ad appalti pubblici e privati, ma deve riferirsi al Durc finalizzato alla fruizione dei soli benefici normativi econtributivi.
Si rinvia alle precisazioni contenute nella già citata circolare ministeriale in ordine alla natura (penale o amministrativa), alle modalità di accertamento (sentenza passata in giudicato o ordinanza ingiunzione) e alla responsabilità (oggettiva) per le violazioni in trattazione.


9. Efficacia del provvedimento ai fini della sussistenza di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e assistenziali

L’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 ha introdotto un documento unico di regolarità contributiva specifico ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi subordinando l’attuazione di quanto stabilito all’emanazione di un decreto con il quale dettare le regole specifiche per tale documento.
Ciò conferma la diversità del documento unico di regolarità in esame rispetto al DURC, già disciplinato ai sensi della vigente normativa(6), per gli appalti di lavoro, servizi e forniture pubbliche, per i lavori privati dell’edilizia nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
Tale circostanza è confermata dalla circolare ministeriale nella parte in cui è precisato che il decreto, al di là della funzione di disciplinare in via generale le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC, nelle residue disposizioni trova applicazione solo con riferimento al DURC richiesto per la fruizione dei benefici.
In relazione a ciò, ai fini della individuazione della decorrenza degli effetti di quanto disciplinato in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 296/2006, occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto 24 ottobre 2007.
Pertanto, ai fini della fruizione dei benefici, normalmente erogati con cadenza mensile, secondo quanto precisato nella circolare ministeriale, l’efficacia interdittiva degli illeciti in materia di tutela delle condizioni di lavoro opera solo per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto.
Analogamente, i dati relativi alla regolarità contributiva devono essere verificati con riferimento agli obblighi e agli adempimenti contributivi riferiti ai periodi di paga successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
In relazione a ciò, le U.d.p. aziende con dipendenti, dovranno svolgere con tempestività, secondo le indicazioni operative che verranno fornite al successivo punto 10., tutte le attività di gestione necessarie a consentire la corretta attuazione della normativa in esame, tenuto conto che la verifica della regolarità avviene mensilmente e che il DURC, ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, ha la medesima validità (vedi punto 7).


10. Modalità operative e procedurali

10.1 Modalità per la presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi e indicazioni operative per le U.d.p. aziende con dipendenti

La normativa in esame, subordina la fruizione delle agevolazioni all’applicazione degli accordi e contratti collettivi. Come precisato al precedente punto 4., è stato predisposto un nuovo modulo denominato denominato "SC 37 DURC Interno” che i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente, nel quale viene dichiarato l’obbligo del rispetto della sola parte economica e normativa degli stessi. L’Istituto osserverà le norme di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali.”
I datori di lavoro che già fruiscono delle agevolazioni dovranno provvedere alla trasmissione della dichiarazione entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di emanazione della presente circolare, negli altri casi la dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta dei benefici.
Il modulo, disponibile nella sezione "Moduli" del sito internet dell'Istituto (www.inps.it), dovrà essere trasmesso, in via preferenziale(7), con modalità telematica, utilizzando la funzione di invio moduli presente nella sezione "Modulistica".
Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le "Aziende e Consulenti " potranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio "Invio moduli on-line". Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa.Nella sezione "Servizi per modulistica on-line" è presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il modello "DURC Interno – Dichiarazione rispetto contratti e altri obblighi di legge", che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file.
Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione "Sfoglia".
In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti indicheranno, inoltre, anche la Direzione INPS cui recapitare la predetta dichiarazione.
Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.
Al fine di individuare i datori di lavoro che hanno effettuato l’invio della predetta dichiarazione è stato istituito un apposito codice di autorizzazione “4W” che assume il nuovo significato di “Azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto contratti e altri obblighi di legge ai sensi del c. 1175, art. 1, legge n. 296/2006”.
Le U.d.p aziende con dipendenti, appena ricevuta la predetta dichiarazione dovranno procedere all’immediato inserimento su ciascuna posizione contributiva, individuata in base al medesimo codice fiscale, del predetto c. a., curando di assegnare lo stesso con validità annuale (1 gennaio/31 dicembre di ciascuna anno).
Tale operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto l’assenza di tale codice escluderà l’azienda dalla fruizione delle agevolazioni.


10.2 Verifica degli obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili

Al precedente punto 5.1 sono state fornite indicazioni relative alla dichiarazione di assolvimento degli obblighi in trattazione.
Al riguardo, la circolare ministeriale nel confermare l’unicità dei criteri di verifica dei requisiti di regolarità, ha precisato che in caso di DURC richiesto per la fruizione dei benefici contributivi, la verifica potrà essere effettuata con una cadenza periodica diversa da quella disposta mensilmente per la contribuzione dovuta all’Istituto.
Si fa riserva di comunicare con successivo messaggio le forme e le modalità con le quali verranno effettuate le predette verifiche.


10.3 Indicazioni operative per la gestione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 9 del DM 24 ottobre 2007

In attesa dell’attivazione di forme di sinergia con gli Enti preposti all’elevazione delle sanzioni al fine di pervenire al trasferimento telematico delle notizie relative all’accertamento delle violazioni in esame, è stato istituito un apposito codice di autorizzazione “ 1W” che assume il nuovo significato di “Azienda soggetta alla sanzione accessoria di cui all’art. 9 del DM 24 ottobre 2007”.
Le U.d.p. aziende con dipendenti, appena in possesso della notizia dell’avvenuto accertamento della violazione con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo, dovranno provvedere, all’immediato inserimento su ciascuna posizione contributiva, identificata dal medesimo codice fiscale, del predetto “c.a.” curando di assegnare lo stesso con la validità temporale commisurata al periodo di durata della sanzione indicato nell’allegato A) del decreto.
Tale operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto la presenza di tale codice escluderà l’azienda dalla verifica di regolarità fino alla scadenza di validità del codice stesso.


10.4 Indicazioni procedurali e operative per la verifica mensile del requisito di regolarità

Nell’ottica di attuare economie di gestione è stata realizzata una applicazione che utilizza le potenzialità espresse dall’attuale applicazione “Fascicolo Elettronico Aziendale”, che verrà opportunamente implementato per consentire l’adeguamento alla nuova funzionalità che andrà ad assumere.
In relazione a ciò, è stata realizzata una applicazione che consentirà il controllo automatico della regolarità contributiva mensile delle aziende.
Il modello DM10 assume, come già riportato al precedente punto 2.1, per effetto della nuova disposizione, la valenza di richiesta di DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Il sistema si attiverà in presenza di flussi telematici DM10, trasmessi dal server centrale all’archivio di appoggio delle singole strutture periferiche dei flussi telematici e procederà alla immediata lettura dei dati analitici in essi indicati. La presenza di uno dei codici che consentono la fruizione dei benefici contributivi e normativi farà attivare in automatico il controllo dei dati registrati sull’applicazione.
L’applicazione offrirà un cruscotto di sintesi dal quale rilevare, attraverso specifici sistemi di segnalazione, definibili “SEMAFORI” l’indicazione della regolarità contributiva aziendale.

· L’assenza di irregolarità verrà evidenziata con l’accensione di un “Semaforo VERDE”. In tal caso la fase di calcolo del DM10/2 riconoscerà all’azienda le agevolazioni presenti sul modello stesso

· La presenza di irregolarità rilevate nel percorso di lettura dei dati contenuti nel “Fascicolo DURC” verrà evidenziata con l’accensione di un “Semaforo ROSSO”

La situazione di irregolarità produrrà da parte dell’applicazione l’emissione di una comunicazione all’azienda e al consulente, canalizzata con il sistema di posta elettronica, nella quale verranno indicate le cause ostative alla condizione di regolarità e verrà assegnato un termine non superiore a 15 giorni, come previsto dall’art. 7, comma 3, del Decreto, per la regolarizzazione della posizione.
Trascorso il termine assegnato per la regolarizzazione, permanendo la condizione di irregolarità in capo all’azienda, nella fase di calcolo del DM10, si procederà all’addebito delle agevolazioni presenti sul modello stesso.
La nota di rettifica emessa dalla procedura riporterà in corrispondenza dei codici esposti sul DM10 l’indicazione “recupero delle agevolazioni ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Ai fini gestionali i risultati della verifica di irregolarità verranno registrati su una lista di sintesi che costituirà per l’operatore lo strumento di controllo sulla condizione di aggiornamento degli archivi al fine di dar corso a tutte le attività necessarie alla normalizzazione delle fasi gestionali che consentono l’aggiornamento dell’applicazione “Fascicolo DURC”.


11. Ulteriori sviluppi

Sulla G.U. n. 90 del 16 aprile 2008 è stato pubblicato il D.M 25 febbraio 2008, n. 74 che disciplina la responsabilità solidale tra l’appaltatore ed il subappaltatore di opere, forniture e servizi.
Al fine di semplificare i rapporti tra l’Istituto e le Imprese, nel mese di giugno prossimo verrà rilasciata una procedura telematica mediante la quale le imprese, su prenotazione, riceveranno con cadenza periodica mensile il Durc di loro competenza.


Il Direttore generale
Crecco





1. D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla legge 23/12/2005, n. 266
- D. L. 30/09/2005, n. 203 convertito in legge 2/12/2005, n. 248
- D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- D. L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81
- D. L. 12 maggio 2006 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006 n. 228

2. Ai sensi del comma 1, dell’art. 3, del DM 24 ottobre 2004 “Il Durc è richiesto dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata…..”

3. Msg. n001379del17/01/2008

4. Tale tesi recepisce quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, in relazione alla previsione di cui all’art. 3 del d.l. n. 71/1993, convertito dalla legge n. 151/1993.
Al riguardo, si può vedere la circolare n. 74 del 7 giugno 2005

5. Gli aiuti di Stato in questione sono quelli elencati al punto 2 della circolare n. 124 del 13 novembre 2007; sull’intera materia, si veda, eventualmente, anche la circolare n. 129 del 22 novembre 2007

6. Vedi nota 1

7. Il modulo potrà essere, in alternativa, consegnato o spedito alla Direzione INPS territorialmente competente


Nota: gli allegati sono disponibili sul sito Inps

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