MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 7 aprile 2008, n. 83
Regolamento concernente le modalita', i criteri ed i limiti per la concessione di contributi agli enti fieristici per potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo del «made in Italy» ai sensi dell'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 108 del 9-5-2008)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regolamento concernente le modalita', i criteri ed i limiti per la concessione di contributi agli enti fieristici per potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo del «made in Italy» ai sensi dell'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 108 del 9-5-2008)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);Visto in particolare l'articolo 1, comma 942, che dispone la concessione di un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a favore degli enti fieristici per la promozione del «made in Italy» anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti;Visto altresi' il medesimo articolo 1, comma 942, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalita', i criteri ed i limiti del contributo in questione;Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»;Ritenuto opportuno destinare le risorse previste dalla suddetta legge ad investimenti riguardanti le strutture dei quartieri entro le quali si realizzano le manifestazioni fieristiche, ripartendo il contributo sulla base degli interventi volti a favorire ovvero a consolidare la loro internazionalizzazione;Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.3.4/120 del 1° aprile 2008;
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1.Soggetti beneficiari e criteri di concessione delle agevolazioni
1. Possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti fieristici, pubblici e privati, anche informa associata, che promuovono lo sviluppo del «made in Italy» attraverso progetti di investimento volti all'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti, sia al fine di realizzare sistemi idonei di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche, sia al fine di migliorare le infrastrutture ed i servizi per i quartieri fieristici che ospitano manifestazioni fieristiche internazionali.2. I progetti di investimento di cui al comma 1 devono consentire di adeguare i quartieri fieristici e, inoltre o in alternativa, le manifestazioni fieristiche a standard internazionali di offerta fieristica. Puo' essere presentato un solo progetto complessivo di investimento relativo a ciascun quartiere fieristico o relativo a piu' quartieri fieristici facenti capo alla stessa proprieta' e ubicati nella stessa regione, anche riguardante piu' manifestazioni fieristiche. La durata massima del progetto di investimento non puo' essere superiore a due anni.3. Ai fini della valutazione della corrispondenza dei progetti ai requisiti ed alle finalita' di cui al comma 1, per i sistemi di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori e per l'attribuzione della qualifica di internazionalita' alle manifestazioni fieristiche, si fa riferimento alle deliberazioni, in materia, delle regioni e delle province autonome.
Art. 2.Spese ammissibili e tipologia, misura e limiti delle agevolazioni
1. L'investimento complessivo minimo per ogni progetto non puo' essere inferiore ad euro 200.000. L'investimento ammissibile e' riconosciuto esclusivamente rispetto ad una o piu' delle seguenti voci di costo: impiantistica tecnica, impiantistica tecnologica per la certificazione, conseguenti opere, attrezzature e beni strumentali.2. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale nel limite dell'importo massimo di cui al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pari a 200.000 euro, e, in tale limite, in misura pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili dell'investimento. La restante quota dell'investimento ammesso non coperta dal detto contributo deve essere assicurata dal soggetto beneficiario mediante apporto diretto di mezzi propri.
Art. 3.Modalita' di gestione
1. Agli interventi di cui al presente decreto si applica la procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.2. Con bando di gara, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti anche le modalita' di redazione dei progetti di investimento e i criteri e parametri per la formazione della graduatoria individuati in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.3. I progetti di investimento prevedono un'assunzione di responsabilita' del legale rappresentante del soggetto richiedente, in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale ed al completamento della realizzazione dell'investimento finanziato. Il mancato rispetto del termine di completamento del progetto, computato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, in assenza della concessione di motivata proroga in relazione a eventi e circostanze sopravvenuti o comunque non prevedibili, comporta la revoca del contributo concesso.4. Il bando di gara prevede le modalita' di cooperazione con eventuali programmi regionali, anche ai fini di un possibile cofinanziamento dei progetti di investimento presentati, fermo l'importo massimo dei contributi concedibili ai sensi della disciplina del regime de minimis richiamata nell'articolo 2, comma 2.
Art. 4.Attuazione amministrativa
1. La valutazione dei progetti presentati e la loro selezione ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono effettuate da una commissione giudicatrice composta da un presidente e da quattro componenti, tutti individuati fra dirigenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate dotati di adeguata competenza tecnica o amministrativa, di cui due rappresentanti regionali, nominata con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei progetti stessi. Per il funzionamento della commissione non viene percepito alcun compenso e non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.2. Le agevolazioni concesse sono erogate in tre quote, di cui due per stati di avanzamento, e l'ultima, pari al 20% delle agevolazioni concesse, a saldo dopo aver accertato, anche con sopralluoghi, la completa realizzazione del progetto oggetto del contributo.3. Ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni concesse si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Roma, 7 aprile 2008
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 397
Adotta
il seguente regolamento:Art. 1.Soggetti beneficiari e criteri di concessione delle agevolazioni
1. Possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti fieristici, pubblici e privati, anche informa associata, che promuovono lo sviluppo del «made in Italy» attraverso progetti di investimento volti all'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti, sia al fine di realizzare sistemi idonei di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche, sia al fine di migliorare le infrastrutture ed i servizi per i quartieri fieristici che ospitano manifestazioni fieristiche internazionali.2. I progetti di investimento di cui al comma 1 devono consentire di adeguare i quartieri fieristici e, inoltre o in alternativa, le manifestazioni fieristiche a standard internazionali di offerta fieristica. Puo' essere presentato un solo progetto complessivo di investimento relativo a ciascun quartiere fieristico o relativo a piu' quartieri fieristici facenti capo alla stessa proprieta' e ubicati nella stessa regione, anche riguardante piu' manifestazioni fieristiche. La durata massima del progetto di investimento non puo' essere superiore a due anni.3. Ai fini della valutazione della corrispondenza dei progetti ai requisiti ed alle finalita' di cui al comma 1, per i sistemi di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori e per l'attribuzione della qualifica di internazionalita' alle manifestazioni fieristiche, si fa riferimento alle deliberazioni, in materia, delle regioni e delle province autonome.
Art. 2.Spese ammissibili e tipologia, misura e limiti delle agevolazioni
1. L'investimento complessivo minimo per ogni progetto non puo' essere inferiore ad euro 200.000. L'investimento ammissibile e' riconosciuto esclusivamente rispetto ad una o piu' delle seguenti voci di costo: impiantistica tecnica, impiantistica tecnologica per la certificazione, conseguenti opere, attrezzature e beni strumentali.2. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale nel limite dell'importo massimo di cui al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pari a 200.000 euro, e, in tale limite, in misura pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili dell'investimento. La restante quota dell'investimento ammesso non coperta dal detto contributo deve essere assicurata dal soggetto beneficiario mediante apporto diretto di mezzi propri.
Art. 3.Modalita' di gestione
1. Agli interventi di cui al presente decreto si applica la procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.2. Con bando di gara, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti anche le modalita' di redazione dei progetti di investimento e i criteri e parametri per la formazione della graduatoria individuati in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.3. I progetti di investimento prevedono un'assunzione di responsabilita' del legale rappresentante del soggetto richiedente, in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale ed al completamento della realizzazione dell'investimento finanziato. Il mancato rispetto del termine di completamento del progetto, computato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, in assenza della concessione di motivata proroga in relazione a eventi e circostanze sopravvenuti o comunque non prevedibili, comporta la revoca del contributo concesso.4. Il bando di gara prevede le modalita' di cooperazione con eventuali programmi regionali, anche ai fini di un possibile cofinanziamento dei progetti di investimento presentati, fermo l'importo massimo dei contributi concedibili ai sensi della disciplina del regime de minimis richiamata nell'articolo 2, comma 2.
Art. 4.Attuazione amministrativa
1. La valutazione dei progetti presentati e la loro selezione ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono effettuate da una commissione giudicatrice composta da un presidente e da quattro componenti, tutti individuati fra dirigenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate dotati di adeguata competenza tecnica o amministrativa, di cui due rappresentanti regionali, nominata con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei progetti stessi. Per il funzionamento della commissione non viene percepito alcun compenso e non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.2. Le agevolazioni concesse sono erogate in tre quote, di cui due per stati di avanzamento, e l'ultima, pari al 20% delle agevolazioni concesse, a saldo dopo aver accertato, anche con sopralluoghi, la completa realizzazione del progetto oggetto del contributo.3. Ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni concesse si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Roma, 7 aprile 2008
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 397