Regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi (art. 116, c. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Chiarimenti.
(Circolare INPS n. 66 del 5 giugno 2008)
L’articolo 116 (“Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare”) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha modificato, come noto, la disciplina delle sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.Il regime sanzionatorio introdotto dalla finanziaria 2001 - illustrato dall’Istituto con circolare n. 110 del 23 maggio 2001 ed ispirato in linea generale a criteri meno onerosi e penalizzanti per il datore di lavoro rispetto alla previgente normativa [1] - ha, tra le altre disposizioni, rivisitato la fattispecie normativa dell’evasione contributiva.
Sulla materia sono intervenute la legge n. 248/2006, che ha previsto (art. 36-bis, c. 7, lett. a) una ulteriore sanzione amministrativa per le ipotesi di evasione, e la legge finanziaria 2007, che ha introdotto (art. 1, commi da 1192 a 1201) una particolare procedura di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Il legislatore ha, quindi, rafforzato l’apparato sanzionatorio finalizzato alla lotta all’evasione contributiva, favorendo nel contempo quelle condotte del datore di lavoro orientate alla eliminazione di irregolarità pregresse ed al corretto adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.Conseguentemente, appare utile fornire alcuni chiarimenti in merito alla distinzione operata dal legislatore tra omissione ed evasione contributiva, soprattutto in considerazione del contenzioso amministrativo creatosi negli ultimi anni.Le strutture territoriali provvederanno ad applicare le direttive della presente circolare per il futuro e per tutte le ipotesi di contenzioso amministrativo e giudiziario non ancora definito alla data di emanazione della presente circolare, ivi compresi i crediti iscritti a ruolo.
1. Definizioni legislative.
L’art. 116, c. 8, della legge n. 388/2000[2] disciplina sia l’omissione che l’evasione contributiva. La prima continua ad essere riferita ai casi di mancato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; la seconda è, invece, delineata in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro rispetto alla previgente disciplina[3].Infatti, la disposizione - dopo aver riprodotto la dizione contenuta nella previgente norma (“… in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero …”) - specifica che l’evasione si riferisce al “…caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate …”.Deve dunque prendersi atto che il legislatore ha da un lato introdotto il riferimento esplicito all’elemento psicologico (l’intenzionalità) del datore di lavoro; dall’altro, ha delimitato l’elemento oggettivo della fattispecie dell’evasione contributiva alla sola ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate.
2. Casi di omissione contributiva.
Alla luce degli elementi costitutivi dell’evasione contributiva e nella prospettiva di ridurre il contenzioso amministrativo e di evitare contenzioso giudiziario dagli esiti incerti, si ritiene che debbano essere ricondotte nell’alveo dell’omissione i seguenti casi:retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello SA/770 sia anteriore all’accesso ispettivo);differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda;contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento.Sempre in considerazione degli elementi costitutivi della fattispecie dell’evasione contributiva e tenuto conto del nuovo regime delle comunicazioni di assunzione risultante dall’art.1, comma 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007 (GU 27 dicembre 2007), si ritiene che debba essere ricondotta nell’alveo dell’omissione anche la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell’azienda.
3. Sgravi o agevolazioni contributive indebite.
Regime sanzionatorio applicabile.Gli elementi costitutivi della fattispecie dell’evasione non sono riscontrabili nelle situazioni in cui il datore di lavoro abbia correttamente compilato e presentato le denunce mensili (DM10/2), con riferimento sia ai lavoratori denunciati sia alle retribuzioni erogate, ma abbia effettuato un conguaglio, rivelatosi indebito, per sgravi o agevolazioni contributive.Di conseguenza, le ipotesi di conguaglio sul DM10/2 di sgravi o agevolazioni contributive non spettanti per mancanza dei presupposti di legge devono essere ricondotte nell’alveo dell’omissione contributiva ed essere, quindi, sanzionate con le somme aggiuntive previste alla lett. a) del citato art. 116, c. 8, della legge n. 388/2000.