domenica 1 marzo 2009

La riforma della professione di avvocato

È pronta la riforma della professione di avvocato.
Il Consiglio nazionale forense ha approvato il testo che modifica, dopo 70 anni, l’ordinamento professionale degli avvocati con l’obiettivo di garantirne qualificazione e professionalità, un serrato controllo disciplinare e una loro responsabilità sociale.
Gli obiettivi della riforma Consentire l’accesso e la permanenza nella professione ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente; puntare a una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, introducendo limiti all’accesso, potenziando la formazione iniziale dei professionisti e imponendo l’obbligo di formazione permanente; garantire la trasparenza verso i cittadini con l’obbligo dell’assicurazione per responsabilità civile, la istituzione di sportelli di informazione presso gli Ordini locali, aprendo alla possibilità per gli avvocati di farsi pubblicità nei limiti della dignità e decoro; garantire un maggiore controllo sulla correttezza, mantenendo la giurisdizione domestica ma garantendo la terzietà del giudice. Di seguito le principali novità contenute nel testo proposto dal Cnf in dettaglio.
Società tra avvocati
Sono ammesse, anche di natura multidisciplinare. Vietate quelle di capitali. Saranno iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense.
Specializzazioni
Per la prima volta sono riconosciute le specializzazioni. L’avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (per esempio in diritto di famiglia, societario, tributario, penale etc.) dopo aver seguito scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che rilascerà il titolo.
Pubblicità.
E’ consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.
Formazione permanente.
L’avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento per assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell’interesse degli utenti.
Assicurazione.
Il testo di riforma prevede anche l’obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, volta a coprire anche i valori ricevuti in deposito.
Tariffe
Il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo. Al proposito il Cnf sta lavorando a una ipotesi di semplificazione del tariffario, da sottoporre all’approvazione del ministero.
Fuori dagli albi chi non esercita effettivamente
La riforma impone nuove regole per la iscrizione all’albo e la permanenza nell’albo: aver superato l’esame di abilitazione non oltre i cinque anni precedenti la domanda di iscrizione e dare prova di esercizio effettivo e continuato della professione. Il testo di riforma predisposto dal Cnf regola anche la permanenza nel registro dei praticanti: cinquant’anni di età e non oltre sei anni dal rilascio del certificato di compiuta pratica. Diventa anche più difficile l’iscrizione nell’albo dei cassazionisti, subordinato non solo all’anzianità di esercizio della professione ma anche alla frequenza della Scuola superiore dell’avvocatura con verifica di idoneità.
Sportello per il cittadino
Ciascun consiglio dell’ordine istituisce uno sportello volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per le fruizioni di una prestazione professionale di avvocato e per l’accesso alla giustizia.
Accesso alla professione
Si renderà più uniforme la valutazione dei candidati, che saranno seguiti in un percorso formativo realizzato in stretta collaborazione con le Università. E’ previsto un test informatico di ingresso per la iscrizione al registro dei praticanti. Il tirocinio dura due anni e si compone di pratica e contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore complessive di formazione nel biennio. Decorso il primo anno di pratica, al praticante è dovuto un adeguato compenso. Il certificato di compiuta pratica consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per le tre sessioni immediatamente successive. L’esame di stato si sostiene nella sede di Corte d’appello nel cui distretto il praticante ha svolto il maggior periodo di tirocinio. L’esame si articola in una prova scritta e in una prova orale.
Procedimento disciplinare
Cambiano le regole per i “processi” agli avvocati per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale. L’attività istruttoria viene demandata a un collegio istruttore di disciplina istituito a livello distrettuale, composto da avvocati eletti fra gli iscritti all’albo da ciascun consiglio dell’ordine circondariale. Il giudizio si svolge presso un collegio giudicante formato da sette componenti effettivi di cui quattro avvocati provenienti dagli Ordini del distretto e tre dal Consiglio dell’ordine al quale appartiene “l’incolpato”. In caso di proscioglimento dagli addebiti, l’autore dell’esposto (cittadini e/o avvocato) può presentare al procuratore della Repubblica una richiesta motivata di impugnazione. Il Cnf vigila sull’attività disciplinare svolta dai Consigli dell’Ordine locali al fine di assicurare un uniforme regime sanzionatorio di tutti gli iscritti agli Albi.