lunedì 20 settembre 2010

Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni

CIRCOLARE N. 46/E
Roma, 20 settembre 2010
OGGETTO: Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a
75 anni –– Articolo 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.
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Direzione Centrale Normativa
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Indice
1. PREMESSA................................................................................................................................................. 3
2. REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE.............................................................. 4
3. PROCEDURA PER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE..................................................................... 6
4. RIMBORSO DEL CANONE CORRISPOSTO......................................................................................... 8
5. SANZIONI ................................................................................................................................................... 9
6. ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI........................................................................................................ 10

1. PREMESSA
L’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
dispone che:“ A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a
settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore
complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il
pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per
l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una
sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora,
d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.”.
Il richiamato comma 132 non pone più limiti quantitativi alla fruizione
dell’agevolazione, a differenza del testo originario che consentiva di godere
dell’esonero dal pagamento del canone RAI entro il limite stanziato dal legislatore a
copertura del beneficio (euro 500.000,00).
Nell’attuale versione, inoltre, la norma in esame trova immediata
applicazione, essendo stato eliminato il rinvio all’emanazione di un decreto
ministeriale per la definizione delle relative disposizioni attuative.
L’agevolazione si applica con riferimento ai canoni di abbonamento alle
radioaudizioni dovuti a decorrere dall’anno 2008. Qualora il contribuente, in
presenza dei requisiti necessari per fruire della esenzione, abbia effettuato il
versamento del canone, può recuperare gli importi versati tramite la presentazione di
una istanza di rimborso.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine ai criteri e alle
modalità da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio in parola.

2. REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Il godimento dell’agevolazione in esame è subordinato alla sussistenza
congiunta di requisiti soggettivi nonché alla circostanza che l’esenzione debba
essere riferita all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
In particolare la norma in commento stabilisce che colui che richiede
l’agevolazione deve:
a) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone
di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun
anno );
b) non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;
c) possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge
convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici
mensilità.
Con riferimento ai requisiti sopra elencati si formulano le seguenti
precisazioni.
Nell’ipotesi in cui l’abbonamento alle radioaudizioni venga attivato nel corso
dell’anno, il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto alla data in cui il
predetto contratto viene in essere.
La norma in commento stabilisce, altresì, che il beneficiario
dell’agevolazione in trattazione non deve convivere con altri soggetti diversi dal
coniuge.
Tale disposizione va interpretata nel senso che colui che intende godere
dell’esonero dal pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti,
diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio. La prospettata
interpretazione è in linea con la finalità della norma, che è quella di tutelare soggetti
anziani che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico.
Per quanto attiene al requisito di cui alla lettera c), si osserva che il limite di
reddito, pari ad euro 6.713,98 (516,46 per tredici mensilità), è dato dalla somma del
reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e al coniuge convivente
dello stesso e deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende
fruire dell’agevolazione.
La circostanza che la disposizione in esame faccia riferimento ad un preciso
importo di reddito, fissato nella misura di euro 516,46, esclude la possibilità di
prevedere, in via interpretativa, un adeguamento di detto importo al limite di reddito
previsto per le pensioni in favore dei soggetti disagiati (articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448).
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del reddito, si rileva che la
norma assume a riferimento il “reddito” e non il “reddito complessivo”. È da
ritenere che, ai fini del godimento dell’agevolazione in esame, il legislatore abbia
inteso tener conto di ogni reddito che entra nella disponibilità del beneficiario e del
suo coniuge convivente, indipendentemente dall’assoggettamento dello stesso
reddito alla tassazione ordinaria prevista ai fini dell’IRPEF. Tale interpretazione
appare aderente alla finalità perseguita dalla norma in commento, la quale intende
tutelare i soggetti che versano in condizioni di effettivo disagio economico.
Per le motivazioni suesposte, il reddito che rileva, ai fini della fruizione
dell’agevolazione, è quello dato dalla somma:
• del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla
dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che
sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a
riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali,
ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e
altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte
dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali
della Chiesa cattolica;
• dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL,
pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
3. PROCEDURA PER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE
Per poter fruire dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, gli interessati devono compilare – utilizzando il modello
allegato sub 1 alla presente circolare, pubblicato anche sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) – la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione
previsti dalla norma agevolativa.
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il
30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del
beneficio.
Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al
secondo semestre dell’anno (semprechè il compimento dei 75 anni avvenga entro il
31 luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre)
devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.
Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare
dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta
fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione
della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della
esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.
Per quanto concerne l’anno in corso, si precisa che per beneficiare
dell’esenzione dal canone dovuto per il secondo semestre la dichiarazione deve
essere spedita o consegnata non oltre il 30 novembre 2010.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2010 anche dai
soggetti che, in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione negli anni 2008,
2009 e 2010, non hanno effettuato il versamento del canone senza procedere ad
alcuna comunicazione nei confronti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Sono, inoltre, tenuti alla compilazione della dichiarazione sostitutiva i
contribuenti che intendono chiedere il rimborso dei canoni di abbonamento pagati
per gli 2008, 2009 e 2010. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione nei periodi per i quali viene
chiesto il rimborso, deve essere presentata unitamente alla istanza di rimborso
medesima.
Non sono, invece, tenuti alla presentazione di una nuova dichiarazione, i
contribuenti che, prima dell’emanazione della presente circolare, hanno già
presentato la domanda per ottenere l’esenzione dal pagamento.
Resta salva, ovviamente la facoltà da parte degli uffici di richiedere eventuale
documentazione integrativa al fine verificare la spettanza del diritto all’agevolazione
in capo al contribuente.
I soggetti che nel corso dell’anno attivano per la prima volta un abbonamento
al servizio radiotelevisivo, in possesso dei requisiti per beneficiare della
disposizione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
per fruire di tale beneficio, devono consegnare o spedire la dichiarazione di cui
sopra entro sessanta giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo di pagamento del
canone.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
sulle dichiarazioni presentate saranno effettuati idonei controlli, anche a campione,
volti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati.
In riferimento alle modalità di spedizione della dichiarazione di esonero dal
pagamento del canone RAI, si fa presente che la stessa potrà, alternativamente,
essere:
• spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al
seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. –
SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 38, terzo comma, del DPR n. 445 del
2000, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non
autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
• Consegnata dall’interessato presso un ufficio locale o territoriale, ove già
istituito, dell’Agenzia delle entrate. Gli indirizzi degli uffici sono consultabili
sul sito www.agenziaentrate.it;
4. RIMBORSO DEL CANONE CORRISPOSTO
Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008,
2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione in
trattazione, possono chiederne il rimborso inoltrando apposita istanza, in carta
libera, utilizzando il modello allegato sub 2 alla presente circolare, reperibile sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Con la richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita anche la
dichiarazione sostitutiva (allegato sub 1), attestante il possesso dei requisiti per
godere dell’agevolazione relativamente al canone pagato, da redigersi secondo le
modalità di cui si è detto nel precedente paragrafo 3.
Le modalità di presentazione della richiesta di rimborso sono le stesse
precisate nel paragrafo precedente.
Non sono tenuti alla presentazione di una nuova istanza di rimborso, i
contribuenti che, prima della emanazione della presente circolare, abbiano già
presentato istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per chiedere il rimborso del
canone pagato.
Resta ferma la facoltà da parte degli uffici di richiedere eventuale
documentazione integrativa al fine di accertare il diritto al rimborso spettante al
contribuente.
Il rimborso del canone sarà effettuato mediante pagamento in contanti presso
gli uffici postali.
5. SANZIONI
Da ultimo si fa presente che l’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo
compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa”. Tale sanzione si
cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.
6. ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI
Gli Uffici locali o territoriali, ove già istituiti, e i centri di assistenza
multicanale garantiscono adeguata assistenza e informazione all’utenza.
In particolare gli uffici, presso i propri sportelli, devono:
- fornire assistenza nella compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva
(par. 3) e dell’istanza di rimborso (par. 4);
- accertare la identità del sottoscrittore, acquisendo gli estremi identificativi del
documento di riconoscimento dello stesso;
- inoltrare le domande acquisite al competente UFFICIO TORINO 1 S.A.T. –
SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO.
Dal loro canto, i centri di assistenza multicanale forniranno assistenza
telefonica per instradare i contribuenti alle corrette modalità di predisposizione ed
invio dei citati documenti.
Le Direzioni Regionali e provinciali vigileranno affinché gli uffici si
attengano alle istruzioni fornite e svolgano un adeguato servizio di informazione e
assistenza.