mercoledì 30 aprile 2008

Antiriciclaggio - Novità per assegni e contanti

Il 30 aprile 2008 entra in vigore la nuova normativa sul denaro contante e i titoli al portatore. Alcune regole da non dimenticare:
Sono vietati i pagamenti in denaro contante per importi pari o superiori a 5000 euro È sempre possibile versare o ritirare denaro contante di qualsiasi importo tramite una banca o Poste Italiane
Le banche e Poste Italiane vi consegneranno solamente assegni con la scritta “non trasferibile” Per ottenere assegni liberi occorre richiederlo per iscritto e pagare 1,50 euro per assegno
Gli assegni liberi (cioè privi della scritta “non trasferibile”) non devono essere di importo pari o superiore a 5000 euro.
Gli assegni liberi possono essere trasferiti tramite girata, cioè apponendo sul retro la propria firma e codice fiscale prima di cedere l’assegno. Attenzione quando ricevete un assegno: la mancanza del codice fiscale ne impedisce il pagamento da parte della banca o di Poste Italiane
Potrete utilizzare gli assegni già in vostro possesso ma ricordate di aggiungere a penna la scritta “non trasferibile” se l’importo dell’assegno è pari o superiore a 5000 euro
Gli assegni a favore del traente (cioè intestati a “me medesimo” o simili) non possono circolare e possono essere usati solo per l’incasso diretto.
Non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore per un importo pari o superiore a 5000 euro Avete tempo fino al 30 giugno 2009 per regolarizzare i libretti esistenti di saldo superiore a 5000 euro.
Decreto Legislativo 231/2007
Art. 49
(Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 2 produce l’effetto di cui al primo comma dell’articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.

Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile.
18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’articolo 25, comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.

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martedì 29 aprile 2008

Indipendenza della fidejussione rispetto al rapporto principale

Per quanto fra loro collegate, l'obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo.
Ne deriva che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano perciò a valere le normali regole, ivi comprese quelle sul pagamento e la giurisdizione.
E' quanto hanno stabilito le SS. UU. della Suprema Corte con sentenza 05.02.2008 n° 2655.

Leggi la sentenza

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lunedì 28 aprile 2008

Il contratto preliminare ad effetti anticipati

Il c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati non è una figura atipica, perché non è intesa a realizzare una funzione economico-sociale nuova e diversa rispetto a quelle dei singoli contratti tipici che in essa sono confluiti.
E' quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 27.03.2008 n° 7930.
Nel c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati emergono dei contratti accessori al preliminare (necessariamente perchè funzionalmente connessi e, tuttavia, autonomi rispetto ad esso), rispondendo ciascuno ad una precisa tipica funzione economico-sociale e, pertanto, disciplinati ciascuno dalla pertinente normativa sostanziale: contratti con i quali le parti pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria tuttavia ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al principale e nei quali, vanno ravvisati, quanto alla concessione dell'utilizzazione della res da parte del promittente venditore al promissario acquirente, un comodato e, quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore, un mutuo gratuito.

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Condominio: anche nei rapporti esterni ciascun proprietario risponde “pro quota”

Questi i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza 4 marzo – 8 aprile 2008, n. 9148:
- Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno.
- Le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie.
- Ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 cit., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà.
- Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
- La soluzione, prescelta secondo i rigorosi principi di diritto che regolano le obbligazioni contrattuali comuni con pluralità di soggetti passivi, appare adeguata alle esigenze di giustizia sostanziale emergenti dalla realtà economica e sociale del condominio negli edifici. La solidarietà avvantaggerebbe il creditore il quale, contrattando con l'amministratore del condominio, conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi; ma appare preferibile il criterio della parziarietà, che non costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito alla scelta (inattesa) operata unilateralmente dal creditore. Allo stesso tempo, non si riscontrano ragioni di opportunità per posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al tempo della rivalsa, piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento.

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domenica 27 aprile 2008

Frazionamento dell'azione giudiziaria per il soddisfacimento di un credito: la posizione delle SS.UU.

Cassazione civile, sez. unite, 15 novembre 2007, n. 23726
Revirement della Suprema Corte rispetto a quanto precedentemente affermato a sezioni unite nella sentenza n. 108/2000, per cui si riconosceva al creditore di una data somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente ed anche in via monitoria, un adempimento parziale. La soluzione è stata rimeditata alla luce di un duplice ordine di valori, meritevoli di tutela in quanto riconducibili a norme di grado costituzionale: da un lato il rispetto delle regole di correttezza e buona fede nell’ambito del rapporto obbligatorio; dall’altro la riconduzione al canone del “giusto processo” dell’azione tesa al soddisfacimento del credito.Per quanto attiene al primo profilo è stata posta in rilievo l’ormai acquisita consapevolezza della costituzionalizzazione della regola generale di buona fede e correttezza, in quanto correlata al più generale ed inderogabile dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.Una pluralità di azioni tese al soddisfacimento di un unico credito si tradurrebbe infatti in un ingiusto aggravio della posizione del dibitore sia per prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, sia per la moltiplicazione delle spese e degli oneri connessi a molteplici opposizioni.La proposizione di plurime azioni da parte del creditore, oltre che contraria ai principi di correttezza e buona fede, si rileva altresì confliggente con il principio della “ragionevole durata del processo”, costituzionalizzato nell’art. 111 della nostra Legge fondamentale, che non consente la moltiplicazioni delle azioni giudiziarie sia per ragioni connesse al contenimento della durata dei giudizi che alla formazione di giudicati potenzialmente contraddittori. Sintetizzando le Sezioni Unite hanno elaborato il principio di diritto secondo il quale non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.La parcellizzazione della domanda giudiziale risulterebbe contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, così traducendosi in un abuso degli strumenti processuali offerti dall’ordinamento alla parte, finanche ostativo all’esame della domanda.

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Approvato il nuovo modello delle cartelle esattoriali

L’articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dispone che: “La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.Per effetto di tale disposizione, le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo (ente creditore) nonché di emissione e notificazione della medesima cartella di pagamento (agente della riscossione). L’Agenzia delle entrate ha pertanto provveduto ad elaborare un nuovo modello di cartella esattoriale (provvedimento del 22 aprile 2008) che riporta sia il nome del funzionario responsabile dell’iscrizione al ruolo sia di quello incaricato dell’emissione e della notifica della cartella. Tali informazioni sono individuabili nella sezione della cartella esattoriale titolata “dettaglio degli addebiti”.

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Rateizzazione delle cartelle esattoriali

Il decreto legge n. 37 del 2008 (milleproroghe) al comma 2-bis dell’art. 36, recante modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ha introdotto la possibilità per il contribuente di richiedere all’agente della riscossione una rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente stesso. La ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo è consentita fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Il successivo comma 2-ter del medesimo articolo del decreto milleproroghecircoscrive l’ambito applicativo della dilazione di pagamento per le entrate iscritte al ruolo. Le disposizioni dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 così come sopra modificato si applicano infatti solamente alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all’articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.(comma 2-ter dell'art. 36 d.l. 248/07, a sua volta modificativo dell’art. 26 del d.lgs. 46/99).

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