giovedì 22 gennaio 2009

Sulla taratura delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità

La Legge 273/1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura, non si applica alle apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità.
La Corte Suprema di Cassazione con la recente sentenza n. 17361 del 25 giugno 2008 ha ribadito il proprio orientamento ormai costante (vedi anche Cass. n. 23978 del 19/11/2007, n. 16757 del 27/07/2007, n. 14566 del 21/06/2007) affermando che le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. 273/1991 istitutiva del sistema nazionale di taratura.
In particolare la Corte Suprema con tale sentenza del 25/06/2008, richiamando la precedente sentenza n. 23978 del 19/11/2007, (peraltro entrambe successive alla sentenza n. 277 del 13/07/2007 della Corte Costituzionale che, secondo taluni, avrebbe sollevato un dubbio circa l’applicabilità di detta legge 273/1991) ha esplicitamente affermato: “La Corte ritiene infatti di confermare quanto già in altri casi deciso (cfr sent. 23978 del 19/11/2007, pag. 22, relativa a sanzione accertata nel 2005), affermando che le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie.” Non ricorrono, pertanto, i presupposti a che anche le dette apparecchiature elettroniche siano assoggettate ai controlli previsti nella stessa legge, le quali, invece, sono differentemente disciplinate dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai provvedimenti emanati dal competente Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici).
La sentenza in questione prosegue con un esplicito riferimento anche alla già citata sentenza n. 277/2007 della Corte Costituzionale affermando: “Preliminarmente occorre chiarire che non giova ai ricorrenti la sentenza n. 277 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione sottopostale (art. 45 C.d.S.) per erronea individuazione della norma indicata come termine di comparazione, così non pronunciandosi sulla necessità di verifiche successive del funzionamento degli apparecchi.”
Infine, termina ribadendo “in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 5.7.06 n. 15324, 16.5.05 n. 10212, 20.4.05 n. 8233, 10.1.05 n. 287, 22.6.01 n. 8515, 5.6.99 n. 5542); A questo insegnamento la Corte rimane fedele, non essendo scalfito dalle considerazioni di parte ricorrente, che si ostinano a riproporre la necessità di un onere probatorio aggiuntivo dell’amministrazione, oltre quello relativo all’accertamento strumentale dell’eccesso di velocità, relativo alla funzionalità della apparecchiatura sulla base, come da ultimo si è riportato, di astratte congetture.”
In definitiva, alla luce di quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con le citate costanti pronunce, possiamo sintetizzare:
nessuna disposizione normativa, nazionale o comunitaria, impone la taratura periodica o prima dell’uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità, per le quali è prevista la sola omologazione;
la legge 273/1991 non si applica alle apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità poiché attiene ad una materia, quella cosiddetta metrologica, diversa da quella della misurazione elettronica della velocità, in ogni caso adeguatamente verificata in sede di omologazione, ed attribuisce funzioni ad autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti alla misurazione della velocità. Pertanto, non ricorrono i presupposti affinché ai controlli previsti nella citata legge siano assoggettate anche le apparecchiature in questione le quali, invece, sono differentemente disciplinate dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai provvedimenti emanati dal competente Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici);
atteso che con l’omologazione viene accertata l’affidabilità dell’apparecchio di rilevazione della velocità, la prova contraria in merito al non corretto funzionamento dello stesso non può che gravare in capo a colui al quale è stata contestata la violazione dei prescritti limiti di velocità. Tale onere, tuttavia, non può basarsi su astratte congetture, bensì su concrete circostanze, relative al caso specifico, di cui il trasgressore sia in grado di provarne la fondatezza.
(Altalex, 22 gennaio 2009. Nota di Marcello Della Gatta)